Corte costituzionale

Sentenza n. 226/2014

Corte cost., sent. 25 luglio 2014, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/2014
Data di deposito
25 luglio 2014
Data di decisione
15 luglio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 5, come interpretato autenticamente dall', legge n. 183 del 4 novembre 2010
  • art. 1, comma 13, legge n. 92 del 28 giugno 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38118

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE - dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, il quale limita l'ammontare del risarcimento del danno dovuto al lavoratore a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorrente fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni censurate esulano dall'ambito di applicazione della menzionata clausola 8.3, che prevede il divieto di reformatio in peius rispetto al regime previgente, poiché non sono collegate all'attuazione dell'accordo quadro, ma mirano a scopi distinti. La finalità perseguita con l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, infatti, come chiarito nella sentenza n. 303 del 2011 poi sostanzialmente recepita con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012, non era quella di recepire ed attuare l'accordo quadro in materia di contratto a tempo determinato, bensì quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, imponendo un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno a fronte della illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro. - Sui diversi compiti spettanti al giudice comune nel valutare la compatibilità comunitaria della normativa censurata a seconda che la disposizione comunitaria sia direttamente efficace o priva di afficacia diretta, v. le sentenze nn. 75/2012, 28/2010, 227/2010 e 284/2007 nonché l'ordinanza n. 207/2013. - Sulla natura della clausola 8.3 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato quale norma non direttamente produttiva di effetti nell'ordinamento interno, v. le sentenze della Corte di giustizia 24 giugno 2010, C-98/09, Sorge, punto 50 e 23 aprile 2009, C-378/07, Angelidaki ed altri, punti 209-211. - Sulla ratio dell'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, v. la sentenza n. 303/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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