Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2014

Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2014
Data di deposito
18 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38109

È inammissibile l'intervento spiegato dal CODACONS e dall'AIDMA Onlus nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42 e 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnati, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui non prevedono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimentali volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931, in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 del medesimo decreto. Infatti, nella specie non risulta osservato il termine, ritenuto perentorio dalla costante giurisprudenza costituzionale, di 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, stabilito per il deposito dell'atto di intervento dall'art. 4 dalle norme introduttive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Sulla perentorietà del termine per il deposito dell'atto di intervento, v., ex multis , la citata sentenza n. 303/2010. - Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008, 244/2005; nonché la citata ordinanza n. 174/2003.

Massima n. 38110

È inammissibile, per omessa esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, disciplinando i poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco in materia di gioco e scommesse, non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico. Infatti, così come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito, proprio la disposizione censurata può fornire un fondamento legislativo al potere del sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. Inoltre, il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco potrebbe essere anche ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio. - Sull'inammissibilità delle questioni per inadeguata utilizzazione dei poteri interpretativi del giudice rimettente e per mancata esplorazione di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 304/2012 e 102/2012.

Massima n. 38111

È inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011), impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., nella parte in cui, relativamente all'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, ammette la derogabilità del generale principio di libertà attraverso l'introduzione di limiti territoriali, purché «connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali». Infatti, stante il richiamo insuperabile del dato testuale all'apertura di nuovi esercizi commerciali, il rimettente omette di fornire elementi di conoscenza circa l'effettiva novità degli esercizi interessati, sottraendosi, in tal modo, all'onere di motivare la necessità di fare applicazione della norma impugnata. - Sulla possibilità di rettificare l'oggetto della questione, laddove i termini della stessa risultino sufficientemente chiari, v. le citate sentenze nn. 387/2008, 430/1995, 188/1994 e 142/1993, nonché le citate ordinanze nn. 211/2004, 5/1998 e 476/1994.

Massima n. 38112

È inammissibile, per indeterminatezza e ambiguità del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., «nella parte in cui determina[no] una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della "ludopatia"». Infatti, il rimettente descrive in modo carente la fattispecie - limitandosi a riferire che oggetto dell'impugnativa è il regolamento consiliare, senza specificare il relativo contenuto, e omettendo di specificare i vizi di legittimità dai quali sarebbe affetto - e, prospettando un intervento additivo della Corte, non specifica la direzione e i contenuti del suddetto intervento correttivo auspicato. - Sull'indeterminatezza ed ambiguità del petitum , qualora non sia indicato il "verso" dell'addizione richiesta, v. le citate sentenze nn. 220/2012, 186/2011, 11772011; nonché le citate ordinanze nn. 335/2011, 260/2011, 21/2011 e 54/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento del CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e dell'AIDMA Onlus (Associazione italiana per i diritti del malato);

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con le ordinanze iscritte al n. 292 del registro ordinanze del 2012 e al n. 115 del 2013;

4) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza iscritta al n. 161 del registro ordinanze del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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