Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 38103
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude per i lavoratori interinali, successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di cumulare nell'anzianità aziendale utile ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità anche il periodo prestato in forza del contratto di lavoro interinale. I rapporti di lavoro posti a raffronto - quello, rispettivamente, dei lavoratori assunti da un'impresa con contratto a tempo indeterminato, dopo un periodo svolto in forza di contratto di lavoro "interinale", e dei lavoratori assunti fin dall'inizio a tempo indeterminato dalla medesima impresa - non sono strutturalmente omogenei poiché sono diversi i datori di lavoro dei reiterati contratti «per prestazioni di lavoro temporaneo» e del successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Né può ravvisarsi una «pari anzianità lavorativa» tra le due tipologie di lavoratori poiché la disposizione censurata - che richiede la continuità del rapporto di lavoro, ai fini del computo della anzianità aziendale utile per fruire della indennità di mobilità - presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha azionato la detta procedura. Inoltre, le imprese fornitrici, inquadrate nel «settore terziario» (art. 49, legge n. 88 del 1989) sono fuori dalle previsioni della detta normativa in quanto possono godere della indennità di mobilità i lavoratori licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (imprese industriali che occupino più di quindici dipendenti). Infine, la norma rappresenta una ragionevole esplicazione della discrezionalità del legislatore, cui è rimessa la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie. - Per l'affermazione del principio secondo cui, in materia di previdenza e assistenza sociale, il legislatore gode di ampia discrezionalità con il solo limite del rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 120/2012, 36/2012, 234/2011, 234/2008 e 202/1999; ordinanza n. 448/1999. - Sulla eterogeneità delle fattispecie messe a confronto, v. le citate sentenze nn. 108/2013, 234/2008, 184/2000 e 413/1995; ordinanza n. 92/2009. - Sulla natura dell'indennità di mobilità, v. le citate sentenze nn. 234/2011, 285/2003 e 184/2000. - Sul contenuto e sulla immediata operatività nell'ordinamento giuridico dell'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 426/2006 e 22/1969. - Per l'affermazione che è il sistema delle assicurazioni nel suo complesso ad essere chiamato a far fronte in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, v. la citata sentenza n. 80/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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