Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2014

Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2014
Data di deposito
18 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:214

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38102

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della disposizione combinata degli artt. 135 cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge n. 94 del 2009) e 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che, ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria, il valore giornaliero della pena detentiva non possa essere inferiore ad euro 250, anziché ad euro 97. Il rimettente chiede di sostituire il censurato coefficiente di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie con quello di 97 euro, individuato applicando al precedente coefficiente (di 38 euro) un aumento percentuale pari a quello massimo che avrebbe dovuto essere apportato, in termini reali, alle pene pecuniarie in forza dei criteri di delega di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 94 del 2009, rimasta inattuata. In tal modo, tuttavia, il giudice a quo invoca un intervento sostitutivo che comporta scelte di politica criminale riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, atteso che la scelta di modificare il rapporto tra pena detentiva e pena pecuniaria oltre i limiti necessari a compensare la svalutazione monetaria (che è alla base dei criteri di delega innanzi indicati) rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedono interventi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2012 e 36/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata dell'art. 135 del codice penale, come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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