Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2014
Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2014
- Data di deposito
- 18 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge della Regione Campania n. 7 del 5 maggio 2011
- art. 1, comma 35, legge della Regione Campania n. 14 del 4 agosto 2011
- art. 1, comma 237, octodecies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 8, legge della Regione Campania n. 7 del 5 maggio 2011
- art. 1, comma 250, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 19, lett. a), legge della Regione Campania n. 14 del 4 agosto 2011
- art. 1, comma 237, nonies, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
Parametri
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 124, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 20, comma 4, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 18, comma 2, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 3, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 18, comma 4, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 8-quater, comma 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 38089
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la conclusione obbligatoria di contratti, per la fornitura di cure palliative da parte delle aziende sanitarie locali autorizzate, ma non accreditate. Infatti la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 38090
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che introduce il comma 237- octodecies all'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, al fine di colmare le carenze regionali di offerta, le strutture sanitarie destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa autorizzate all'esercizio operino in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accreditamento, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 38091
E' estinto il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., nella parte in cui, richiamando l'art. 1, comma 250, della legge regionale n. 4 del 2011, prevede un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue, scaduto il quale l'autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca, in quanto la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Massima n. 38092
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca». La disposizione impugnata viola la competenza esclusiva statale in materia di ambiente (alla quale va ascritta la disciplina degli scarichi in fognatura) in quanto determina livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, segnatamente dall'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 - che fissa, invece, il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell'autorizzazione - e dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l'applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale. - Sulla necessità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione indichi, a pena di inammissibilità, le specifiche disposizioni di legge, v. la citata sentenza n. 134/2004. - Sulla possibilità che la delibera di autorizzazione all'impugnazione possa essere integrata per relationem attraverso il richiamo alla relazione ministeriale, acquisibile anche d'ufficio dalla Corte, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013, 220/2013. - Sulla riconducibilità della disciplina degli scarichi in fognatura alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 187/2011 e 44/2011. - Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, specie se l'effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato v., ex plurimis, la citata sentenza n. 225/2009. - Nel senso dell'illegittimità costituzionale di norme regionali che riducono i termini statali del silenzio-assenso, in quanto determinano livelli inferiori di tutela, nella specie in materia ambientale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 315/2009.
Massima n. 38093
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 19, lett. a ), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, che dispone la validità triennale del calendario venatorio regionale. Infatti, la norma censurata viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, adottato nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, che «esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale», coerentemente con la ricorrenza delle stagioni di caccia e con la possibilità di adeguamento dello stesso con il mutare delle situazioni ambientali locali. - Nel senso della illegittimità del calendario venatorio regionale che viola l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, v. le citate sentenze nn. 116/2012 e 20/2012. - Sul regime di flessibilità che viene ad assicurare il calendario venatorio con cadenza annuale v. la citata sentenza n. 105/2012.
Massima n. 38094
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui introduce il comma 237- nonies all'art. 1 della legge regionale n. 4 del 2011, che indica l'ordine cronologico quale criterio di cui tenere conto nella selezione delle strutture sanitarie private cui accordare l'accreditamento istituzionale in caso di domande in numero superiore al fabbisogno sanitario della Regione. Infatti, la disposizione regionale censurata si applica alle sole strutture private, con la conseguenza che solo all'interno di tale categoria di strutture ha rilievo il criterio cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale, ferma restando l'applicazione del principio generale stabilito dalla legislazione statale, all'art. 8- quater , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, della riduzione delle domande in eccesso, da effettuarsi in misura proporzionale tra strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative. La norma così interpretata non determina alcun vulnus al principio fondamentale, posto in materia di tutela della salute di competenza legislativa concorrente, sopra citato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 250, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011), nella parte in cui prevede che «L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 19, lettera a), della legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge reg. n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art. 1 della legge reg. n. 4 del 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 119 del 2011);
4) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge della Regione Campania 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, e della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011), il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 2011);
5) dichiara estinto, relativamente alle sole questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 35, della legge reg. n. 14 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 237-octodecies all'art. 1 della legge reg. n. 4 del 2011, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 119 del 2011).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze