Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2014
Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Campania n. 11 del 10 maggio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38082
È inammissibile, per omesso esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui dispone il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del disciolto Consorzio di bonifica della Valle Telesina nell'organico del Consorzio di bonifica Sannio Alifano, con l'inquadramento giuridico e previdenziale di provenienza. Invero, il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, secondo il principio del buon andamento dell'attività amministrativa, la cui compressione va imputata all'amministrazione in sede attuativa della disposizione anziché al legislatore regionale. Infatti, la norma impugnata si limita ad esprimere la volontà del legislatore regionale di porre rimedio ad una situazione di inerzia amministrativa che ha pregiudicato gravemente l'attuazione dell'originario provvedimento di scioglimento del consorzio di bonifica della valle telesina e di trasferimento delle attività principali al consorzio del Sannio Alifano (delibera del Consiglio regionale n. 94/6 del 3 aprile 2002). Detto provvedimento prevedeva un'articolazione in due fasi del procedimento di incorporazione del disciolto consorzio nelle amministrazioni in cui sarebbe confluito (la prima di immediata attuazione; la seconda caratterizzata da una adeguata istruttoria finalizzata ad assumere atti di trasferimento calibrati). Quindi, la disposizione censurata può essere interpretata come mero sollecito alla conclusione della procedura, della quale gli adempimenti propedeutici al trasferimento del personale (preclusi al legislatore regionale per la loro complessità) costituiscono presupposto indefettibile. Infine, la finalizzazione del contributo regionale al personale trasferito ben può essere inteso come di carattere non definito ma temporaneo e strettamente correlato alla specificazione delle singole posizioni contrattuali e dei pertinenti oneri. Pertanto, la legge impugnata non ha rimosso modalità e adempimenti già prescritti in sede amministrativa con delibera del Consiglio regionale e della Giunta regionale ma - presupponendone l'indefettibile osservanza - si è limitata ad imporne l'attuazione, sollecitando il superamento di una decennale situazione di stallo. - Sulla relazione intercorrente tra esigenza di protezione dei lavoratori dipendenti e principio del buon andamento dei pubblici uffici, v. la citata sentenza n. 123/1968. - Sulla natura del vincolo di destinazione per il pagamento delle spese di personale, v. le citate sentenze nn. 241/2013 e 192/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11 (Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica), sollevata dal Tribunale amministrativo della Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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