Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2014

Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2014
Data di deposito
16 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38081

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge n. 122 del 2010), impugnato nella parte in cui prevede, per i dirigenti ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario, un prelievo addizionale con aliquota del dieci per cento sui compensi variabili erogati sotto forma di bonus o di stock options che eccedono l'importo corrispondente al triplo della parte fissa della retribuzione. La disposizione censurata non è irragionevole in quanto trova la propria giustificazione nelle decisioni assunte in occasione del vertice G20 di Pittsburgh del 2009, che ha individuato, tra le cause della crisi economica globale su cui incidere al fine di agevolare la stabilità finanziaria, le modalità retributive recanti l'effetto di incentivare l'assunzione di rischi eccessivi. L'inasprimento del prelievo fiscale costituisce, pertanto, un disincentivo per dette prassi retributive applicate a soggetti che, in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali, sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria. La scelta del legislatore, pertanto, limitata al solo «settore finanziario» della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo addizionale, non è ingiustificatamente discriminatoria in quanto un rischio di questo genere non ricorre per l'attività degli altri contribuenti che vengono retribuiti in modo analogo ma non hanno la stessa possibilità di incidere, con il loro operato, sulla stabilità dei mercati finanziari. Allo stesso modo, non è arbitraria l'individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options - oltre un certo multiplo del compenso fisso - quale fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l'idoneità del soggetto passivo all'obbligazione tributaria. - Sugli elementi indefettibili dell'obbligazione tributaria, v. la citata sentenza n. 304/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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