Corte costituzionale
Sentenza n. 200/2014
Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 200/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 9, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38080
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97, Cost., dell'art. 10, comma 9, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ( convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), nella parte in cui fissa (attraverso la modifica dell'art. 5, comma 3, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011) al 1° settembre 2012 la data di avvio dell'applicazione della ritenuta del 6% sulla parte di vincita eccedente € 500. Infatti, il suddetto termine non ha carattere perentorio in quanto né la normativa impugnata né il d.l. 138 del 2011 prevedono il blocco dei sistemi di gioco quale effetto sanzionatorio derivante dal mancato adeguamento tecnico dei sistemi di gioco. Tale drastica conseguenza è stata prospettata solo successivamente con il decreto direttoriale 8 maggio 2012, ma di fatto neutralizzata dal decreto direttoriale del 6 giugno 2014 con il quale l'Amministrazione - nel dare atto della compiuta omologazione dei sistemi di gioco ad opera della SOGEI avvenuta nel mese di marzo del 2014 e considerando, pertanto, realizzati tutti i presupposti di natura tecnica che avevano fino a quel momento ostacolato la concreta decorrenza applicativa del nuovo prelievo erariale addizionale - ha previsto l'obbligo dei concessionari di procedere al suo versamento «a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale». L'omologazione di tali sistemi, quindi, è presupposto necessario per la nascita dell'obbligazione tributaria e il termine fissato ha rilevanza funzionale, e più precisamente dilatoria, solo nel caso - rivelatosi irrealistico - di omologazione anteriore, divenendo invece formalmente e sostanzialmente irrilevante nel caso contrario. - Sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale nell'ambito del giudizio cautelare, v. le citate ordinanze nn. 150/2012, 307/2011, 211/2011, 236/2010 e 128/2010. - Sui limiti delle c.d. leggi provvedimento, tenute oltre che al rispetto del giudicato anche a non interferire con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso, v. le sentenze nn. 85/2013, 137/2009, 94/2009 e 267/2007. - Sull'affermazione di spettanza al giudice del merito del compito di stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio, v., tra le altre, le sentenze nn. 272/2007, 257/1996, 412/1995, 213/1994 e 173/1994. - Sull'affermazione di spettanza al giudice del merito del compito di stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio, salvo i casi di stretta pregiudizialità logica, v. le ordinanze nn. 158/2013, 73/2011 e 96/2010. - Sui compiti spettanti alla Corte costituzionale e al giudice rimettente in ordine alla verifica dell'interesse ad agire e alla legittimazione delle parti, v. le citate sentenze nn. 41/2011, 270/2010, 50/2007, 173/1994, 62/1992, 124/1968 e 17/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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