Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2014

Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2014
Data di deposito
16 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012
  • art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012
  • art. 13, comma 1, primo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012
  • art. 13, comma 1, secondo periodo, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012
  • art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 25 del 17 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38075

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., ed agli artt. 3 e 4 dello statuto della Regione Sardegna - il quale prevede che gli enti locali affidano lo svolgimento dei servizi di interesse generale mediante procedure di evidenza pubblica o, in alternativa, ad organismi a partecipazione mista pubblica privata o a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria. Infatti, la normativa censurata, consentendo l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica privata, non contrasta con la normativa dell'Unione europea, che permette l'affidamento diretto del servizio a società miste, purché la scelta del socio privato sia effettuata con procedura ad evidenza pubblica e con gara "a doppio oggetto", nella quale siano contestualmente definite le caratteristiche del servizio. - Sulla considerazione unitaria di due motivi di inammissibilità, quando vi sia una ratio comune, v. la citata sentenza n. 67/2014. - Sull'inammissibilità di questioni per omessa indicazione delle norme interposte asseritamente violate, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010. - Sull'impossibilità di individuare l'ambito di competenze violato per omessa indicazione delle norme interposte, v. le citate sentenze nn. 311/2013, 199/2012 e 325/2010. - Sulla desumibilità delle norme interposte dell'Unione europea per la palese incidenza della disposizione impugnata sulla materia della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 114/2012. - Sulla corrispondenza tra l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" o "servizio di interesse generale" e l'espressione "servizio di interesse economico generale", v. la citata sentenza n. 325/2010. - Sull'applicazione anche alle autonomie speciali di una disciplina incorporata nel testo unico degli enti locali, nei limiti dei parametri statutari e delle norme di attuazione, v. la citata sentenza n. 39/2014. - Sull'esclusione della reviviscenza dell'art. 113 del d.lgs. 267/2000 a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 -bis del d.l. n. 112/2008, v. la citata sentenza n. 24/2011. - Sull'applicazione alla materia in questione delle sole normative e giurisprudenza dell'Unione, senza alcun riferimento a leggi interne, v. le citate sentenze nn. 50/2013 e 199/2012. - Sulle condizioni dell'affidamento diretto del servizio ad una società mista, v. la citata sentenza n. 325/2010.

Massima n. 38076

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e delle linee guida ministeriali, l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, il quale consente la realizzazione di nuovi impianti eolici o ampliamenti di impianti esistenti, oltre la fascia dei 300 metri, anche negli ambiti di paesaggio costieri, purché non ricadenti in beni paesaggistici e ricompresi in determinate aree del territorio. Infatti, la disposizione censurata - nell'individuare i siti idonei alla realizzazione degli impianti - si pone in contrasto con le richiamate linee guida statali, in quanto circoscrive le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione Sardegna e, senza adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, inverte il rapporto regola-eccezione, imposto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, che determina la generale disponibilità, anche degli ambiti di paesaggio costieri, alla installazione degli impianti. - Sull'onere del ricorrente di identificare la questione nei suoi termini normativi nei giudizi in via principale, v. le citate sentenze nn. 39/2014, 114/2013, 114/2011, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, e la citata ordinanza n. 123/2012. - Sulla materia "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia", v. le citate sentenze nn. 165/2011 e 383/2005. - Sulla finalizzazione del ricorso da parte dello Stato avverso leggi regionali alla tutela dell'interesse obiettivo all'eliminazione delle leggi incostituzionali, v. le citate sentenze nn. 437/1994 e 8/1967. - Sulla riconducibilità di leggi regionali su fonti di energia rinnovabili all'ambito materiale relativo alla tutela dell'ambiente e a quello relativo alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, v. le citate sentenze nn. 308/2011, 192/2011, 107/2011, 67/2011, 44/2011, 366/2010, 119/2010 e 282/2009. - Sulla spettanza della conservazione ambientale e paesaggistica alla cura esclusiva dello Stato, pur con le necessarie peculiarità derivanti dagli statuti speciali per gli enti territoriali dotati di autonomia particolare, v. le citate sentenze nn. 226/2009, 367/2007, 378/2007. - Sull'equilibrio tra valori costituzionali raggiunto nell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 308/2011, 275/2011, 192/2011, 107/2011, 67/2011, 44/2011, 366/2010, 168/2010, 124/2010 e 282/2009. - Sul principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, v. la citata sentenza n. 224/2012. - Sulla minore ampiezza delle competenze statutarie delle autonomie speciali in materia di energia rispetto a quelle riconosciute alle Regioni ordinarie, v. la citata sentenza n. 383/2005. - Sul limite competenziale alla puntuale applicazione delle "Linee guida" statali costituito dalla tutela del paesaggio, e sull'irrilevanza della competenza regionale in materia urbanistica ed edilizia, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 275/2011 e 165/2011. - Sull'applicabilità delle linee guida statali anche alle Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 168/2010. - Sul divieto per il legislatore regionale di adottare misure volte a precludere in maniera generalizzata la realizzazione degli impianti eolici in assenza delle linee guida statali, v. le citate sentenze nn. 44/2011, 119/2010, 344/2010, 166/2009, 364/2006. - Sul contrasto del divieto posto dall'art. 112, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico della Regione Sardegna con la giurisprudenza della Corte sulle norme regionali in tema di localizzazione degli impianti antecedenti all'approvazione delle linee guida nazionali, v. la citata sentenza n. 168/2010.

Massima n. 38077

È inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost. - il quale concerne l'adeguamento della legge regionale sul riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Giuseppe Pegreffi" al d.lgs. n. 106 del 2012. Infatti, una declaratoria d'incostituzionalità non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente, perché non potrebbe assicurare quella disciplina di dettaglio dalla cui mancanza deriva l'asserita violazione.

Massima n. 38078

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e 97 Cost., nonché all'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - il quale prevede l'abrogazione della precedente legge regionale sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge regionale. Infatti, l'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2012 - prevedendo la vigenza, fino all'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'art. 12, delle norme sul funzionamento e sull'organizzazione degli istituti nei limiti della loro compatibilità con lo stesso d.lgs. n. 106 - non si discosta, nella sostanza, dalla disposizione impugnata che prevede l'abrogazione con effetto immediato delle disposizioni della legge regionale n. 12 del 2008 contrastanti con gli articoli da 9 a 16 del d.lgs. n. 106 del 2012.

Massima n. 38079

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost., e 4, lett. a), dello Statuto sardo, l'art. 18 della legge della Regione Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25, nella parte in cui, disciplinando i titoli minerari e i permessi di cava, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale). Infatti, a fronte di una proroga automatica riguardante tutti i titoli minerari e i permessi indicati, la garanzia che gli stessi siano stati sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale) sussiste soltanto per alcuni di essi; pertanto, in relazione alla proroga di titoli e permessi mai soggetti a VIA o alla verifica dell'assoggettabilità a VIA, la disciplina regionale elude la normativa statale in tema di VIA, dettata nell'esercizio della potestà di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) , Cost. - Sull'ascrivibilità delle discipline relative alla valutazione di impatto ambientale alla materia della tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 667/2010, 1/2010, 234/2009 e 225/2009. - Sul rapporto tra la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente e le discipline delle Regioni e delle Province autonome in altre materie di loro competenza, vedi le citate sentenze nn. 67/2010, 246/2013 e 145/2013. - Sull'incostituzionalità di una disciplina regionale che, in modo sicuramente contrario all'effetto utile della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, proroga automaticamente autorizzazioni rilasciate in assenza di procedure di VIA, vedi le citate sentenze nn. 67/2013, 145/2013 e 246/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012 nella parte in cui, nel disporre la proroga automatica dei titoli minerari e dei permessi di cava in esso indicati, proroga anche i titoli ed i permessi che non sono mai stati assoggettati a valutazione dell'impatto ambientale o alla verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio di ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio di ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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