Corte costituzionale

Sentenza n. 192/2014

Corte cost., sent. 4 luglio 2014, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/2014
Data di deposito
4 luglio 2014
Data di decisione
23 giugno 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 7, legge n. 44 del 23 febbraio 1999
  • art. 2, comma 1, lett. d) n. 1, legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38063

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge n. 3 del 2012 - impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e per gli adempimenti fiscali, nonché la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato la richiesta al procuratore della Repubblica competente. Il pubblico ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva di indagine ad essa finalizzata. Inoltre, il pubblico ministero è l'unico soggetto in grado di svolgere tale compito, tenuto conto dell'attinenza di esso ai procedimenti relativi ai delitti in questione. Peraltro, la sospensione dei termini (tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità) è limitata nel tempo e non incide sugli effetti che si determineranno comunque alla scadenza. Infine, l'intervento da parte del pubblico ministero produce effetti meramente temporanei e non ha carattere decisorio, non traducendosi così in alcuna forma di compressione della funzione giurisdizionale esercitata in sede civile. - Sulla natura dell'attività esercitata dal pubblico ministero in sede di emissione del provvedimento si sospensione dei termini processuali, v. ordinanza n. 296/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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