Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2014
Corte cost., sent. 4 luglio 2014, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2014
- Data di deposito
- 4 luglio 2014
- Data di decisione
- 23 giugno 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 7, legge n. 44 del 23 febbraio 1999
- art. 2, comma 1, lett. d) n. 1, legge n. 3 del 27 gennaio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38063
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge n. 3 del 2012 - impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e per gli adempimenti fiscali, nonché la sospensione dei termini processuali in favore dei soggetti persone offese dei delitti di usura e di estorsione che abbiano utilmente formulato la richiesta al procuratore della Repubblica competente. Il pubblico ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva di indagine ad essa finalizzata. Inoltre, il pubblico ministero è l'unico soggetto in grado di svolgere tale compito, tenuto conto dell'attinenza di esso ai procedimenti relativi ai delitti in questione. Peraltro, la sospensione dei termini (tra i quali è ricompreso anche il termine di grazia nel procedimento di convalida di sfratto per morosità) è limitata nel tempo e non incide sugli effetti che si determineranno comunque alla scadenza. Infine, l'intervento da parte del pubblico ministero produce effetti meramente temporanei e non ha carattere decisorio, non traducendosi così in alcuna forma di compressione della funzione giurisdizionale esercitata in sede civile. - Sulla natura dell'attività esercitata dal pubblico ministero in sede di emissione del provvedimento si sospensione dei termini processuali, v. ordinanza n. 296/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze