Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2014

Corte cost., sent. 4 luglio 2014, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2014
Data di deposito
4 luglio 2014
Data di decisione
23 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, legge provincia Bolzano n. 11 del 19 luglio 2013
  • art. 21, comma 3, legge provincia Bolzano n. 11 del 19 luglio 2013
  • art. 21, comma 4, legge provincia Bolzano n. 11 del 19 luglio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38058

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio della libertà di stabilimento previsto dall'art. 49 TFUE, l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, limitatamente alle parole "sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale". Infatti, la norma impugnata autorizza la Giunta provinciale a erogare contributi finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online , richiedendo che i beneficiari dei contributi abbiano la sede legale e redazione principale nel territorio della Provincia di Bolzano, disponendo, così, misure di favore per le società aventi sede legale nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell'Unione europea.

Massima n. 38059

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, è inammissibile, per inesatta ricostruzione della disposizione impugnata, la censura di violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., basata sull'assunto che la norma denunciata - prevedendo che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dal precedente art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012 - farebbe riferimento ad una UPB assente nella suddetta tabella. Infatti, la legge provinciale n. 12 del 2013 di approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2012 - entrata in vigore prima della delibera della Giunta a ricorrere - ha espunto dall'impugnato art. 21, comma 3, il riferimento alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012. Permane, quindi, il riferimento puro e semplice alla UPB 27203, come indicata nella sua sede naturale, ossia nello stato di previsione della spesa facente parte del bilancio per l'esercizio in questione (2013). Peraltro, la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha mai avuto applicazione. - Per l'inammissibilità di questioni per inesatta ricostruzione della disposizione impugnata, v ., ex plurimis , la citata sentenza n. 3/2013.

Massima n. 38060

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009, l'art. 21, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11, il quale, prevedendo che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dal precedente art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale n. 22 del 2012, viola il divieto di copertura delle spese mediante ricorso a fondi di riserva. Infatti, la formulazione del citato art. 17 - che stabilisce le modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, estese dal successivo art. 19 a tutte le Regioni e Province autonome e, per pacifica giurisprudenza costituzionale costituisce specificazione tecnica del principio di equilibrio di bilancio - fa sì che la legge provinciale di Bolzano n. 11 del 2013, in quanto latrice di nuovi oneri, debba individuare i mezzi finanziari per la sua attuazione, attenendosi ad una delle modalità ivi indicate. Tra queste non è annoverata la riduzione per equivalente importo del fondo di riserva per le spese impreviste. L'utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità, in quanto così facendo esso potrebbe venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito; dall'altro, finisce per svuotare la ratio della disposizione costituzionale, specie nell'attuazione datane dal legislatore del 2009. - Per l'affermazione che anche la Provincia autonoma di Bolzano, non diversamente dalle altre autonomie speciali, è soggetta alla normativa di cui all'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e la sua inosservanza da parte delle leggi provinciali determina una violazione dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 115/2012. - Per l'affermazione che gli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013. - Per l'affermazione che la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate dall'accadere di eventi che sfuggono al suo controllo, v. la citata sentenza n. 28/2013.

Massima n. 38061

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - il quale, relativamente ai contributi concessi alle emittenti radiotelevisive e ai portali informatici online , ai sensi del precedente art. 20, comma 2, demanda alla legge finanziaria annuale la spesa a carico degli esercizi successivi al 2013. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 deriva che la spesa sia autorizzata, quantificata e coperta solo per l'anno 2013 (comma 3) e che, con riguardo agli anni successivi al 2013, la spesa dovrà essere stabilita di volta in volta e contestualmente ad essa dovrà anche essere assicurata adeguata copertura finanziaria, ben potendo il legislatore provinciale variare e rimodulare l'entità complessiva degli stanziamenti, la cui concessione è configurata in termini del tutto facoltativi. - Sulla necessità di assicurare per tutto il periodo interessato la copertura delle spese pluriennali, v. le citate sentenze nn. 26/2013 e 70/2012. - Sulla possibilità di dare copertura a spese ripetibili, di carattere facoltativo, al momento della quantificazione della spesa, di anno in anno deliberata, v. la citata sentenza n. 62/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), limitatamente alle parole «sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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