Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2014

Corte cost., sent. 18 giugno 2014, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2014
Data di deposito
18 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 1, legge della Regione Umbria n. 13 del 12 luglio 2013
  • art. 63, comma 1, lett. b), legge della Regione Umbria n. 13 del 12 luglio 2013
  • art. 63, comma 2, legge della Regione Umbria n. 13 del 12 luglio 2013
  • art. 68, legge della Regione Umbria n. 13 del 12 luglio 2013
  • art. 73, comma 4, legge della Regione Umbria n. 13 del 12 luglio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38033

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, l'art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto differenzia i requisiti professionali che devono possedere i titolari o i legali rappresentanti delle agenzie di viaggio per lo svolgimento dell'attività di gestione tecnica da quelli previsti dal legislatore statale per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, creando, così, una nuova figura professionale che non si rinviene nella legislazione statale di riferimento. In particolare, la norma impugnata, attribuendo la possibilità della gestione tecnica delle agenzie di viaggio al titolare o al legale rappresentante in possesso di requisiti professionali diversi da quelli di cui all'art. 20 dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, non rispetta il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali con i relativi titoli abilitanti è rimessa alla normativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - Per l'affermazione che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; e che tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 138/2009, 93/2008, 300/2007, 40/2006 e 424/2005.

Massima n. 38034

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 - dell'art. 63, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, il quale prevede che il conseguimento dell'abilitazione, ai fini dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, è subordinato in alternativa alla verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 79 del 2011 ovvero all'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 206 del 2007, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione. Infatti, la norma impugnata, nell'individuare i requisiti professionali di cui deve essere in possesso il «direttore tecnico» di agenzia di viaggio, si limita a rimandare in modo esaustivo alla pertinente legislazione statale, vale a dire l'art. 20, comma 1, dell'Allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 ed anche il d.lgs. n. 206 del 2007, che disciplinano il riconoscimento, ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Massima n. 38035

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 29 del d.lgs. n. 206 del 2007, l'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, in quanto dispone che, per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. n. 206 del 2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo. Infatti, la norma impugnata, nell'equiparare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo al periodo di formazione professionale richiesto dal d.lgs. n. 206 del 2007, si pone in contrasto con la legislazione statale, che cumula, invece, la pregressa esperienza lavorativa con il periodo di formazione professionale.

Massima n. 38036

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 68 della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che disciplina l'«Impresa professionale di congressi», quale "attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni", rimandando ad un regolamento regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi ed istituendo gli elenchi provinciali delle imprese, da tenere secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Infatti, la norma impugnata introduce una nuova figura professionale, non espressamente prevista dalla legislazione statale. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.) - Nel senso che la potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere di principio necessariamente unitario, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 108/2012, 230/2011 e 300/2010. - Per l'affermazione che, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, vi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regolamenta, giacché l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, v. le citate sentenze nn. 98/2013, 93/2008, 300/2007, 57/2007 e 355/2005.

Massima n. 38037

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione all'art. 3 della legge n. 97 del 2013, l'art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13, che assoggetta le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni ed intendono svolgere la propria attività in Umbria all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La norma si pone in contrasto con l'art. 3 della legge n. 97 del 2013, secondo cui l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, introducendo, quindi, una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale. [Resta assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.] - Per l'affermazione che la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico, rientrando, a questo titolo, nelle competenze del legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 200/2012, 247/2010, 152/2010 e 167/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge della Regione Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 4, della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria n. 13 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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