Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2014
Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2014
- Data di deposito
- 11 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 3 del 13 febbraio 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 24, paragrafo 1, direttiva CE n. 38 del 29 aprile 2004
- art. 21, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 11, paragrafo 1, lett. f), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
Massime
Massima n. 38013
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 21, par. 1, TFUE, 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE, e 11, par. 1, lett. f ), della direttiva 2003/109/CE, l'art. 19, comma 1, lett. b ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 febbraio 2013, n. 3, nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della "residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente". Infatti, la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, par. 1, lett. f ), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio. Quanto ai primi, la norma de qua li pone in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero maturare più agevolmente il suddetto requisito, realizzando una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione europea perché determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e di soggiorno. Quanto ai secondi, la previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza sul territorio ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si aggiunge al requisito prescritto per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, costituito dal possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto. Tuttavia, l'estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata di otto anni risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l'impedire l'accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abitativo. - Per l'affermazione che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di "garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi", al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti", v. le citate sentenze nn. 176/2000, 417/1994, 347/1993 e 486/1992. - Per l'affermazione che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari, quali, ad esempio, il basso reddito familiare e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno, v. la citata sentenza n. 121/1996. - Sulla possibilità per le Regioni di subordinare l'accesso alle prestazioni assistenziali e lo stesso soddisfacimento dei bisogni abitativi al requisito di un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, a patto che tale requisito sia contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e sproporzionati, v. le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013 e 40/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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