Corte costituzionale
Sentenza n. 163/2014
Corte cost., sent. 10 giugno 2014, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 163/2014
- Data di deposito
- 10 giugno 2014
- Data di decisione
- 21 maggio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:163
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37998
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero ad una pena superiore a quella prevista dall'art. 377, primo comma, cod. pen. per la subornazione del perito. Il rimettente muove dalla premessa ermeneutica secondo la quale la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero, incaricato esclusivamente di esprimere valutazioni tecnico-scientifiche e non di accertare dati oggettivi, non potendo integrare il delitto di intralcio alla giustizia, ricadrebbe nell'ambito applicativo della più generale fattispecie di istigazione alla corruzione di cui alla norma censurata e motiva la rilevanza sull'assunto che l'indagine tecnica affidata nel caso di specie al consulente del pubblico ministero sarebbe «di tipo squisitamente valutativo». Tale assunto tuttavia non è condivisibile, atteso che l'indagine in questione richiede anche l'accertamento di un dato oggettivo rispetto al quale il consulente avrebbe potuto rendersi responsabile dei reati di falsa testimonianza e di false informazioni al pubblico ministero, con conseguente rilevanza penale della condotta subornatrice sub specie di intralcio alla giustizia. Inoltre, la pronuncia richiesta dal rimettente - indirizzata ad ottenere l'equiparazione, quoad poenam , della subornazione del consulente del pubblico ministero a quella del perito - non garantirebbe comunque il ripristino del principio di eguaglianza ma darebbe anzi luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema, che nella logica del processo accusatorio (ove il pubblico ministero è una parte e gli elementi raccolti nel corso delle indagini non assumono, di norma, dignità di prove) prevede un trattamento sanzionatorio diverso e meno grave per le false informazioni al pubblico ministero rispetto alla falsa testimonianza e così pure per l'offerta di denaro fatta a favore di chi deve rendere dichiarazioni all'organo della pubblica accusa rispetto a quella rivolta a chi rende dichiarazioni al giudice. La stessa logica imporrebbe, dunque, che la subornazione del consulente tecnico del pubblico ministero fosse punita con pena non già eguale ma inferiore a quella comminata per la subornazione del perito, ausiliario del giudice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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