Corte costituzionale
Sentenza n. 157/2014
Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/2014
- Data di deposito
- 4 giugno 2014
- Data di decisione
- 21 maggio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, ultimo comma, codice di procedura civile
- art. 13, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 212 del 22 dicembre 2011
- legge n. 10 del 17 febbraio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37987
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. [introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 212 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. Infatti, con la disciplina censurata il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini assolutamente ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace; le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto; il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo. Inoltre, le snelle e semplici cause di competenza del giudice di pace, decidibili secondo equità, non possono essere comparate con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale e appartenenti, peraltro, alla competenza del Tribunale ordinario. - Sull'assistenza del difensore quale normale presidio per l'esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., v., per tutte, le citate sentenze nn. 106/2010 e 63/1972. - In tema di ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 270/2012, 446/2007, 158/2003 e 59/1999. In particolare, circa la scelta di non obbligatorietà dell'assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, v. la citata sentenza n. 158/2003; circa l'opzione per una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (stante la non indefettibile coessenzialità alla tutela giurisdizionale della ripetizione di dette spese), v. le citate sentenze nn. 270/2012, 117/1999 e 196/1982. - Relativamente al mero inconveniente di fatto, non involgente un problema di costituzionalità, in quanto non direttamente riferibile alla previsione della norma censurata, ma ricollegabile, invece, alla sua concreta applicazione, v. le citate sentenze nn. 270/2012 e 295/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Giudice di pace di Mercato San Severino, dal Tribunale ordinario di Padova - sezione distaccata di Este, e dal Giudice di pace di Pisa, con le rispettive ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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