Corte costituzionale

Sentenza n. 132/2014

Corte cost., sent. 16 maggio 2014, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/2014
Data di deposito
16 maggio 2014
Data di decisione
7 maggio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3-bis, comma 11, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 37938

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3- bis , comma 11, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (introdotto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229 del 1999 in attuazione della legge delega n. 419 del 1998), impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui - commisurando, per i dipendenti pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e delle Province autonome, l'indennità premio di servizio al trattamento retributivo effettivamente percepito in relazione a detti incarichi e non più, come in precedenza, al trattamento relativo al rapporto di lavoro dipendente in corso di svolgimento al momento del nuovo incarico - comporterebbe oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dell'INPS. Il criterio di invarianza degli oneri finanziari fissato dalla delega (art. 1, comma 4, della legge n. 419 del 1998) rimette interamente al legislatore delegato la facoltà di adottare eventuali scelte, che nella loro individualità potrebbero essere anche onerose, con il solo limite dell'incremento complessivo degli effetti finanziari prodotti dall'intera normativa delegata; in ordine al rispetto di detto limite l'ordinanza di rimessione difetta, tuttavia, di ogni argomentazione ed allegazione. Inoltre il legislatore delegato, assimilando il regime dei compensi a quelli da lavoro dipendente ed assoggettandoli coerentemente a prelievo contributivo secondo le previsioni generali, non ha violato le regole di copertura della spesa, come delineate dalla legge delega, e non ha introdotto, sempre nel rispetto del mandato ricevuto, alcuna modifica strutturale nell'ordinamento della previdenza pubblica, limitandosi a rendere omogenea la disciplina del rapporto di lavoro dei soggetti di diversa provenienza chiamati a svolgere le predette funzioni, con una scelta da ritenersi non manifestamente irragionevole. - Sulla disciplina dell'indennità premio di servizio per i soggetti nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali, v. le citate sentenze nn. 351/2010 e 119/2012. - Nel senso della non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa operata con la disciplina censurata, v. la citata sentenza n. 119/2012. - Per l'affermazione che la discrezionalità nell'esercizio della delega dipende anche dal «grado di specificità dei principi e criteri fissati nella legge delega», v. la citata sentenza n. 199/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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