Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:130
Parametri
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 1, comma 9, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 10, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 11, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 1, comma 12, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- art. 9, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto del Presidente consiglio ministri del 21 dicembre 2012
- art. 29, statuto regione Piemonte
Massime
Massima n. 37935
Non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni regionali di controllo, adottare le deliberazioni con cui si è, rispettivamente, orientato ed esercitato, in relazione all'esercizio finanziario 2012, il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari a norma dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, con conseguente annullamento delle deliberazioni medesime ed assorbimento delle ulteriori censure. Invero, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, subordina il controllo in esame alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sul presupposto della loro indispensabilità. Il sindacato della Corte dei conti assume, infatti, come parametro la conformità al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e deve, pertanto, ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. (Restano assorbite le ulteriori censure) - Sull'inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori non impugnati, v. le citate sentenza nn. 207/2012, 144/2013, 369/2010. - Sulla riconducibilità ai conflitti di attribuzione di ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto, v. la sentenza n. 110/1970. - Sull'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi per conflitto di attribuzione, v. ex plurimis le sentenze nn. 191/1994, 163/1995, 389/1995, 511/2002, 95/2003, 275/2011, nonché l'ordinanza n. 195/2004. - Sulla qualifica dei gruppi consiliari, v. le citate sentenze nn. 1130/1988 e 187/1990. - Sulle conseguenze della lesione delle prerogative dei gruppi consiliari, v. le sentenze nn. 163/1997, 195/2007 e 252/2013. - Sul rendiconto delle spese dei gruppi consiliari, v. la sentenza n. 39/2014.
Massima n. 37936
Nel conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nei confronti dello Stato in relazione ad alcune deliberazioni della sezione delle autonomie e delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cui si è, rispettivamente, orientato ed esercitato, in relazione all'esercizio finanziario 2012, il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari a norma dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, non può trovare accoglimento la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del d.l. n. 174/2012 avanzata dalla Regione Veneto per irrilevanza della questione alla luce dell'esito del conflitto. - Sull'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di conflitto di attribuzione, v. la sentenza n. 313/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione delle autonomie, adottare le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, nonché alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, le deliberazioni 12 giugno 2013, n. 234, e 10 luglio 2013, n. 249, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, le deliberazioni 29 aprile 2013, n. 105, e 13 giugno 2013, n. 160, ed alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, la deliberazione 10 luglio 2013, n. 263, con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012;
2) annulla, per l'effetto, le deliberazioni suddette.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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