Corte costituzionale
Sentenza n. 126/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 9 del 14 maggio 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 37, decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 37929
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. «42» [ recte : n. 9] (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, a parte la singolare configurazione che il ricorrente dà dell'art. 37 del d.lgs. n. 368 del 1999, qualificandolo contemporaneamente come principio fondamentale in tre distinte materie («professioni», «tutela della salute» e «istruzione»), le censure prospettate nei confronti di tale parametro interposto sono generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata ne comporterebbe la violazione. - Sull'inammissibilità di censure generiche e non sorrette da alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la norma regionale impugnata comporterebbe la violazione di materie di competenza statale, vedi, ex plurimis , sentenza n. 114/2013. - Sull'esigenza di motivare l'impugnazione in termini più pregnanti nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale rispetto a quello in via incidentale, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 428/2008, 120/2008, 2/2008, n. 430/2007 e 38/2007.
Massima n. 37930
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 - impugnato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), e 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - il quale stabilisce che «Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici", che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto nella presente legge». Posto che la stessa normativa statale ammette l'attivazione di contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni, in materia è ravvisabile una concorrenza di competenze, in quanto la disposizione in esame si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (ordinamento civile, professioni, tutela della salute). Nel caso in esame, valorizzando l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, va escluso, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che la norma censurata sia riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. Infatti, le clausole contrattuali previste dalla disposizione impugnata non modificano lo schema tipo di contratto disciplinato dallo Stato, ma si limitano ad adattarlo all'eventualità, contemplata dalla stessa normativa statale, che la Regione finanzi contratti aggiuntivi, dovendosi escludere, altresì, che ogni disciplina, la quale tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, rientri per ciò solo nell'area dell'ordinamento civile, riservata al legislatore statale. La disposizione, quindi, va ascritta a materie diverse quali quelle delle «professioni», ovvero della «tutela della salute», poiché dalla formazione del medico specializzando, dipendono tanto l'esercizio della professione medica specialistica, quanto la qualità delle prestazioni rese all'utenza. Nel caso in esame, tuttavia, non è neppure necessario collocare compiutamente la disciplina in esame nell'una o nell'altra delle predette materie, in quanto entrambe ricadono nella competenza concorrente delle Regioni e il legislatore regionale è intervenuto in conformità al d.P.C.m. cui rinvia la norma statale. Resta fermo, comunque, che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale. Non fondata, infine, è anche la censura relativa alla violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il richiamato schema di contratto nazionale. - Per l'individuazione dell'ambito materiale a cui ricondurre la disposizione impugnata alla luce del criterio che valorizza l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre, vedi la citata sentenza n. 50/2005. - Sull'affermazione in base alla quale non rientra nell'area dell'"ordinamento civile", riservata al legislatore statale, ogni disciplina che tenda a regolare e vincolare l'opera dei sanitari, vedi la sentenza n. 282/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 9 (Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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