Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2014

Corte cost., sent. 9 maggio 2014, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2014
Data di deposito
9 maggio 2014
Data di decisione
5 maggio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 14 del 7 giugno 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37918

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. dell'art.117, comma 3, Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 che consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale. La normativa impugnata, in coerenza con precedenti decisioni della Corte, va ricondotta sia all'ambito materiale relativo «alla competenza legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sia a quello relativa al "governo del territorio", materie entrambe riconducibili alla potestà legislativa concorrente. Da tale inquadramento deriva il contrasto della disposizione censurata con gli evocati parametri interposti di cui agli artt. 1, comma 7, lett. g ) e comma 8, lett. b ), n. 2), della legge n. 239 del 2004 e 52- quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 che, nel disciplinare il procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti di compressione a gas, riservano la relativa disciplina al legislatore, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico. Infatti, da un lato la normativa impugnata produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale; dall'altro, subordinando la localizzazione delle centrali di compressione a gas alla realizzazione del previo studio particolareggiato, interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale. Inoltre - posto che in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, devono essere qualificate come principi fondamentali della materia - spetta soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a contemperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ricordate ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sulla necessità di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla disposizione censurata per identificare la materia nella quale essa si colloca, tenendo conto della sua ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 300/2011, 430/2007 e 165/2007. - Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 182/2013, 117/2013 e 383/2005. - Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente del «governo del territorio» di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, ex multis , sentenze nn. 64/2013, 201/2012 e 254/2010. - Sulla necessità di riconoscere in materia di localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, vedi le sentenze nn. 182/2013, 124/2010, 282/2009 e 383/2005. - Sulla necessità, per giudicare la legittimità costituzionale della normativa impugnata, di considerarne la conformità non soltanto rispetto all'art. 117 Cost., ma anche all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, vedi, tra le tante, le sentenze nn. 331/2010 e 6/2004. - Sulla qualificazione come principi fondamentali della materia delle norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo, vedi, ex plurimis , sentenze nn. 282/2009, 364/2006 e 336/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c, della legge regionale 30 marzo 2007, n. 5 «Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina» e modifiche alla legge regionale n. 2/2008 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale» e alla legge regionale n. 41/2011 «Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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