Corte costituzionale
Sentenza n. 112/2014
Corte cost., sent. 5 maggio 2014, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 112/2014
- Data di deposito
- 5 maggio 2014
- Data di decisione
- 16 aprile 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 37910
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. c ), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede, per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, la destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell'applicazione di una misura di sicurezza personale. In materia di pubblico impiego, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto illegittimo il sistema degli automatismi sanzionatori collegati all'accertamento compiuto nel giudizio penale; in seguito, la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990 ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione. Sul piano sistematico, la disciplina oggetto di censura, si pone dunque in termini di specialità sia perché condiziona la prestazione del servizio, da parte del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza, al permanere di specifici requisiti di idoneità, sia perché contempla la contestata ipotesi di destituzione automatica. Tale specialità si giustifica in ragione della peculiarità e delicatezza di compiti connessi alla salvaguardia di diritti fondamentali. Pertanto, infatti, appare compatibile con i principi costituzionali, una disciplina che valuti in termini rigorosi le conseguenze che discendono, sul piano del rapporto di impiego, dalla accertata pericolosità del pubblico dipendente, in particolar modo laddove - come nel caso in esame - tale situazione abbia determinato condotte penalmente rilevanti. Tale disciplina trasparentemente riflette la preminenza attribuita dal legislatore all'interesse della collettività ad essere difesa dalla pericolosità sociale di un suo membro, allorché questo sia un dipendente dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, rispetto all'interesse del singolo alla graduazione della sanzione disciplinare che gli deve essere applicata. - Sull'incompatibilità con i principi costituzionali del sistema degli automatismi sanzionatori, nell'ambito del pubblico impiego, collegati all'accertamento compiuto nel giudizio penale, v. la citata sentenza n. 971/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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