Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2014
Corte cost., sent. 18 aprile 2014, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2014
- Data di deposito
- 18 aprile 2014
- Data di decisione
- 14 aprile 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 24 aprile 2013
- art. 6, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 24 aprile 2013
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 10 del 24 aprile 2013
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 21, comma 6, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 33, comma 4, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 27, legge regionale Abruzzo n. 3 del 25 marzo 2002
- art. 34, decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
Massime
Massima n. 37904
E' estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - che prevedono, rispettivamente, un finanziamento a favore del Comune di Avezzano, come contributo alle spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" e il rifinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano". Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte convenuta, la rinuncia al ricorso (determinata dalla sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate da parte dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2013) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Massima n. 37905
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10 - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - che pone gli oneri derivanti dagli interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio regionale di previsione 2013. Infatti, nella legislazione statale non si rinviene un principio di intrasferibilità assoluta di risorse tra spese obbligatorie e discrezionali, bensì altri con i quali la norma impugnata è coerente: a) il divieto di attingere a risorse destinate a spese obbligatorie predeterminate e fisse quando queste ultime non sono, in ragione delle loro caratteristiche, rimodulabili; b) l'ammissibilità di variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, «nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica» (art. 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009); infine, c) la possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», senza che ciò comporti una sorta di deregolamentazione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio. - Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per poter dichiarare cessata la materia del contendere nei giudizi in via principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 272/2013 e ordinanza n. 208/2013. - Sulla possibilità di operare, con legge regionale, «gli storni da un capitolo all'altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento», v. la citata sentenza n. 17/1961. - Per l'affermazione che «la copertura delle nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa [...] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio», v. la citata sentenza n. 244/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative» - promossa in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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