Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2014

Corte cost., sent. 18 aprile 2014, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2014
Data di deposito
18 aprile 2014
Data di decisione
14 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • art. 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • art. 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • art. 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • art. 11, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • art. 18, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 25 febbraio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37892

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta. La disposizione - nel consentire alla Giunta di incidere e condizionare l'agire degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l'apertura degli esercizi commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio - viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Costituisce, infatti, principio generale dell'ordinamento nazionale quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che - nel dettare una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale - prevede la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. - Sulla nozione di concorrenza che riflette quella operante in ambito comunitario, v., ex multis , le sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007. - Sulla «tutela della concorrenza» quale materia trasversale, dato il suo carattere finalistico, v. le citate sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.

Massima n. 37893

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 7 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1- bis della legge regionale n. 12 del 1999. La disposizione impugnata, infatti, risulta inscindibilmente legata all'art. 2 della medesima legge, già dichiarato incostituzionale.

Massima n. 37894

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che per l'accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, anche nel caso in cui venga effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, continua a richiedere - diversamente da quanto previsto dalla normativa statale contenuta nell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - di aver frequentato un corso professionale ad hoc , ovvero una pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora il possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Tali requisiti, infatti, sono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all'evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore così delicato e fondamentale, assicurando che coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata professionalità. La norma impugnata, quindi, non attiene alla materia della «tutela della concorrenza», ma, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.

Massima n. 37895

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale, pur prevedendo che le attività commerciali siano svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale, eccettua espressamente dal suo ambito di applicazione le attività di commercio su area pubblica. Tale disposizione permette, quindi, l'introduzione di limiti e vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006 che ammette limitazioni allo svolgimento dell'attività di commercio solo laddove riconducibili, tra le altre, ad esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, a finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. - Sull'interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis ), del d.l. n. 223 del 2006, quale disposizione contenente misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza nel mercato relativo alla distribuzione commerciale, v. le sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.

Massima n. 37896

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 il quale inserisce nell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1999 il comma 2- bis disponendo che «In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1- bis , nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita». La disciplina censurata, infatti, nel vietare in termini assoluti l'apertura e il trasferimento nei centri storici delle grandi strutture di vendita, costituisce una limitazione alla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e viene ad incidere direttamente sull'accesso degli operatori economici al mercato e, quindi, si risolve in un vincolo per la libertà di iniziativa di coloro che svolgono o intendano svolgere attività di vendita. - Sulla tutela della concorrenza, v. le citate sentenze nn. 38/2013, 299/2012 e 25/2009.

Massima n. 37897

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 - impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri - in quanto il ricorrente ha meramente evocato il suddetto parametro senza, tuttavia, motivare in alcun modo la censura. - Sull'inammissibilità del ricorso che si limita ad evocare il parametro costituzionale senza motivare la censura, v., ex plurimis , la sentenza n. 272/2013.

Massima n. 37898

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., l'art. 18 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 nella parte in cui - nell'introdurre varie disposizioni che devono trovare applicazione anche ai procedimenti in corso - richiama espressamente l'art. 11- ter della legge reg. n. 12 del 1999 introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2013 che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che esercitano determinate attività commerciali senza aver presentato la SCIA e per coloro che non comunicano ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA entro trenta giorni dal suo verificarsi. La disposizione censurata, prevedendo l'applicabilità della sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, viola il principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost. - Sull'applicabilità a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo della medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, v. la citata sentenza n. 196/2010

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 11 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 recante "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale");

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l'attività di commercio su area pubblica;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui subordina il rilascio dell'autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all'art. 1-bis della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale);

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013 nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite da tale legge le quali prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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