Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2014

Corte cost., ord. 8 aprile 2014, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/2014
Data di deposito
8 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 37848

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, impugnato per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, Cost., nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino comunitario risultato carente delle condizioni che legittimano il suo soggiorno in Italia, verso altro Stato membro, che abbia emesso nei confronti del medesimo cittadino mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di appello». L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure. Inoltre, il parametro dell'art. 10, secondo comma, Cost., non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, atteso che «l'esigenza di coerenza con l'ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell'art. 11 della Costituzione». - Sulla carenza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta, che inibisce alla Corte la verifica sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis , ordinanze nn. 193/2011, 177/2011, 171/2011 e n. 162/ 2011. - Sull'art. 11 Cost., quale parametro per la verifica della coerenza con l'ordinamento comunitario, v. la citata sentenza n. 284/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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