Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2014
Corte cost., ord. 8 aprile 2014, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2014
- Data di deposito
- 8 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007
Parametri
Massime
Massima n. 37848
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, impugnato per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, Cost., nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino comunitario risultato carente delle condizioni che legittimano il suo soggiorno in Italia, verso altro Stato membro, che abbia emesso nei confronti del medesimo cittadino mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di appello». L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle censure. Inoltre, il parametro dell'art. 10, secondo comma, Cost., non è utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti nella specie, atteso che «l'esigenza di coerenza con l'ordinamento comunitario trova collocazione adeguata nell'art. 11 della Costituzione». - Sulla carenza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta, che inibisce alla Corte la verifica sulla rilevanza della questione, v., ex plurimis , ordinanze nn. 193/2011, 177/2011, 171/2011 e n. 162/ 2011. - Sull'art. 11 Cost., quale parametro per la verifica della coerenza con l'ordinamento comunitario, v. la citata sentenza n. 284/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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