Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2014
Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2014
- Data di deposito
- 2 aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:77
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37837
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la caparra confirmatoria, non prevede che in caso di inadempimento il giudice possa ridurre equamente la somma da ritenere o il doppio da restituire, in ipotesi di manifesta sproporzione o qualora sussistano giustificati motivi. Questione identica, infatti, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con sentenza n. 248 del 2013 per difetto di motivazione sia in punto di non manifesta infondatezza che di rilevanza. Il rimettente, infatti, aveva omesso di considerare che nel recesso disciplinato dall'art. 1385 cod. civ. a venire in rilievo è un inadempimento gravemente colpevole, cioè imputabile ( ex artt. 1218 e 1256 cod. civ.) e di non scarsa importanza ( ex art. 1456 cod. civ.). Egli aveva trascurato, inoltre, di indagare la reale portata dei patti conclusi nella specie dalle parti contrattuali, non tenendo conto dei margini di intervento riconoscibili al giudice a fronte di una clausola negoziale che rifletta un regolamento degli opposti interessi non equo e gravemente sbilanciato in danno di una parte. Ciò in ragione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il precetto dell'art. 2 Cost. (sotto il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà) entra direttamente nel contratto, unitamente con il canone della buona fede, cui attribuisce vis normativa, con conseguente rilevabilità ex officio della nullità della clausola, in caso di contrasto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1385, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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