Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/2014
Corte cost., ord. 13 marzo 2014, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/2014
- Data di deposito
- 13 marzo 2014
- Data di decisione
- 10 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:48
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37774
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. La prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la dichiarazione di astensione, quale risulterebbe possibile in esito all'intervento additivo invocato, sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso. Inoltre, risultano generiche le censure con le quali è dedotta la violazione degli artt. 3 e 54, secondo comma, Cost. Infine, il quesito è rivolto a sollecitare un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, riservato all'ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 128/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Massimiliano BONI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.
Il Cancelliere
F.to: Massimiliano BONI
Testo integrale
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