Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2014

Corte cost., ord. 25 febbraio 2014, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2014
Data di deposito
25 febbraio 2014
Data di decisione
24 febbraio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 33 del 21 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37667

E' manifestamente inammissibile, per la tardività del deposito del ricorso in cancelleria, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. ed al principio di leale collaborazione. Infatti, il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, decorrente dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, previsto dall'art. 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953. - Sulla perentorietà del termine del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale v., citate, le ordinanze nn. 344/2006, 218/2006, e 20/2005); - Sulla decorrenza del termine dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, v. citata la sentenza n. 318/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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