Corte costituzionale
Ordinanza n. 283/2014
Corte cost., ord. 17 dicembre 2014, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 283/2014
- Data di deposito
- 17 dicembre 2014
- Data di decisione
- 3 dicembre 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 4, codice penale
- art. 3, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38209
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 105 del 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, v. la citata sentenza n. 105/2014. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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