Corte costituzionale
Ordinanza n. 266/2014
Corte cost., ord. 26 novembre 2014, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 266/2014
- Data di deposito
- 26 novembre 2014
- Data di decisione
- 17 novembre 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:266
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38181
E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, relativamente alle cause di competenza collegiale in primo grado, che il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281- sexies . Infatti, nel caso di specie il giudice istruttore non ha quel potere di definire il giudizio che compete unicamente al collegio; di conseguenza soltanto tale ultimo organo sarebbe deputato a fare applicazione del modello decisorio di cui all'art. 281- sexies , cod. proc. civ. Inoltre, la pronuncia richiesta dal giudice a quo sollecita un intervento creativo non costituzionalmente obbligato che assumerebbe il carattere di "novità di sistema" ed è rimesso alle scelte del legislatore. Infatti, l'obiettivo perseguito può essere realizzato attraverso una pluralità di interventi modificativi o integrativi della disciplina processuale vigente, non necessariamente coincidenti con la soluzione prospettata dal rimettente. - In tema di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale solo con riferimento a disposizioni di legge che deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, v. le citate ordinanze nn. 552/2000, 295/1996 e 436/1994. - Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 252/2012 e 274/2011, ordinanze nn. 48/2014, 136/2013 e 243/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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