Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/2014
Corte cost., ord. 13 febbraio 2014, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/2014
- Data di deposito
- 13 febbraio 2014
- Data di decisione
- 10 febbraio 2014
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:25
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 6, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37655
E' manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (quest'ultima quale norma interposta all'art. 10 Cost.), per asserita esclusione dell'applicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. alla sentenza tributaria di appello e, quindi, della possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, nel caso in cui dalla sua esecuzione possa derivare un «grave ed irreparabile danno». Questione analoga è stata, infatti, dichiarata non fondata sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata». Inoltre, risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione». - Vedi le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010; ordinanza n. 254/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della Costituzione, nonché all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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