Corte costituzionale
Ordinanza n. 245/2014
Corte cost., ord. 28 ottobre 2014, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 245/2014
- Data di deposito
- 28 ottobre 2014
- Data di decisione
- 22 ottobre 2014
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- TESAURO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 17, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
- legge n. 155 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38151
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (come modificato dall'art. 17 del d.l. 27 n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato, ai sensi dell'art. 415- bis cod. proc. pen. Infatti, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano, il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia autonomo, non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale, in quanto ispirato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità. L'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si rivela coerente con il ruolo marginale che nel procedimento in questione è assegnato alla fase delle indagini e che rispecchia tanto le esigenze di massima semplificazione tipiche di tale procedimento, quanto la vocazione conciliativa della giurisdizione onoraria, la quale trova la sua sede naturale di esplicazione nell'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice. Le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio, della facoltà di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini preliminari, depositato presso la segreteria del pubblico ministero, nonché dall'indicazione, contenuta nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione. - Su analoghe questioni v. le citate ordinanze nn. 415/2005, 85/2005, 349/2004 e 201/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.
F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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