Corte costituzionale
Ordinanza n. 20/2014
Corte cost., ord. 11 febbraio 2014, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 20/2014
- Data di deposito
- 11 febbraio 2014
- Data di decisione
- 10 febbraio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 8, bis, codice di procedura penale
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 17 del 21 febbraio 2005
- legge n. 60 del 22 aprile 2005
Parametri
Massime
Massima n. 37629
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost., dell'art. 157, comma 8- bis , cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 17 del 2005 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 60 del 2005), il quale prevede che le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, nella parte in cui stabilisce che «nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio». Il giudice a quo , pur fondando i dubbi di legittimità costituzionale sulla considerazione che la permanenza, tra difensore e assistito, di un rapporto «atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali» è meramente ipotetica, ben potendo tale rapporto venir meno nel corso del procedimento penale, non chiarisce se nel caso di specie questa evenienza si sia verificata, né, eventualmente, quale ne sia stata la causa e, in particolare, se ciò sia dipeso dal comportamento dell'imputato. Il rimettente, inoltre, non fornisce una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a richiamare l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione e senza considerare, in particolare, che la nomina del difensore di fiducia implica l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente. Né il difetto di motivazione può essere colmato dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 185/2013, 150/2013 e 63/2011. - Sul dovere di informazione e comunicazione da parte del difensore nei confronti del proprio assistito, v. la citata sentenza n. 136/2008. - Nel senso che la carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza non può essere colmata dal rinvio alle deduzioni contenute in atti di parte, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata ordinanza n. 321/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale - aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 60 - sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze