Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2014

Corte cost., ord. 9 luglio 2014, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2014
Data di deposito
9 luglio 2014
Data di decisione
7 luglio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:194

Norme oggetto del giudizio

  • Allegato: "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone", art. 11, regio decreto legge n. 1948 del 11 ottobre 1934
  • legge n. 911 del 4 aprile 1935

Parametri

Massime

Massima n. 38066

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone» - approvate dal r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (convertito dalla legge n. 911 del 1935), e ad esso allegate - impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita la responsabilità del vettore ferroviario, per i danni subiti dai passeggeri in relazione al ritardo dei treni, al solo rimborso del prezzo del biglietto. Il rimettente non ha compiutamente ricostruito il contesto normativo di riferimento poiché ha omesso di verificare se l'art. 1229 cod. civ. - che sanziona con la nullità qualsiasi limitazione pattizia della responsabilità per dolo o colpa grave - potesse rappresentare un utile parametro per "interpretare" la censurata disposizione limitativa come riferita ai soli casi di culpa levis e per mantenere l'obbligo risarcitorio ordinario ai casi, invece, di dolo o colpa grave. Inoltre, ha omesso di considerare l'influenza sul quadro ordinamentale sia della riforma dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (legge n. 210 del 1985), sia delle successive modifiche apportate tanto alla struttura dell'ente quanto al regime delle tariffe e delle condizioni generali di contratto, ormai affrancato dall'antica fonte legislativa e trasferito all'autonomia regolativa dell'ente stesso. Il rimettente avrebbe, dunque, dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni in forza delle quali la semplice espunzione della normativa censurata varrebbe, di per sé, ad assegnare alla parte attrice il diritto al risarcimento, escludendo qualsiasi rilevanza, come fonte di obbligazioni, alle condizioni generali di contratto in vigore all'epoca dei fatti. Infine, ha omesso di fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali al caso di specie abbia ritenuto inapplicabile il regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1371/2007, espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto, il quale prevede che il vettore nazionale non può ritenersi "comunitariamente" obbligato a prestazioni risarcitorie diverse da quelle previste dalle dette condizioni generali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 911 (più precisamente: dell'art. 11 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone» approvate dal predetto r.d.l. n. 1948 del 1934 e ad esso allegate), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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