Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/2014

Corte cost., ord. 28 maggio 2014, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
146/2014
Data di deposito
28 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 3, legge della Regione siciliana n. 79 del 6 luglio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 37975

È inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione siciliana della stampa e dalla Sezione Assostampa provinciale di Palermo nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che giustifichino tale scelta. Infatti, tali associazioni, soggetti estranei al giudizio principale, non risultano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Sull'ammissibilità dell'intervento di soggetti estranei al giudizio principale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 237/2013, 231/2013, 134/2013, 116/2013, 85/2013, 272/2013 e 223/2012, nonché le citate ordinanze nn. 318/2013 e 156/2013.

Massima n. 37976

È manifestamente inammissibile, per incongruità e contraddittorietà della motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la nomina dei giornalisti preposti all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione siciliana avvenga prescindendo da qualsiasi procedura concorsuale o comunque selettiva, senza che ricorrano esigenze pubbliche che giustifichino tale scelta. Infatti, il rimettente omette di spiegare le ragioni per cui ritiene di dover applicare la disposizione censurata, descrivendo, inoltre, in modo insufficiente la fattispecie oggetto del giudizio a quo .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti con ordinanza del Tribunale di Palermo depositata il 27 maggio 2013 (n. 264 del registro ordinanze 2013);rilevato che l'Associazione siciliana della stampa e la sezione Assostampa Provinciale di Palermo hanno depositato atto di intervento.Considerato che le suddette Associazioni non sono parti del giudizio principale;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, le Associazioni intervenute non rivestono l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;che, infatti, le suddette Associazioni sarebbero investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione);che, pertanto, l'intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione siciliana della stampa e della sezione Assostampa provinciale di Palermo.F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente

Testo integrale

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