Corte costituzionale

Sentenza n. 93/2013

Corte cost., sent. 22 maggio 2013, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/2013
Data di deposito
22 maggio 2013
Data di decisione
20 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato A1, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato A2, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato B1, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato B2, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 8, comma 4, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 13, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 5, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 9, comma 2, lett. d), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 12, comma 1, lett. c), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 12, comma 1, lett. e), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato A1, punto n), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato A2, punto h), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato B1, punto 2h), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato B2, punto 7p), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • Allegato B2, punto 7q), legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012
  • art. 5, comma 10, legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 1, paragrafo 2, direttiva CE n. 92 del 13 dicembre 2011
  • art. 4, paragrafo 3, direttiva CE n. 92 del 13 dicembre 2011
  • Allegato III, direttiva CE n. 92 del 13 dicembre 2011
  • art. 6, paragrafo 2, direttiva CE n. 92 del 13 dicembre 2011
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, allegato III, lettera v), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, allegato III, lett. z), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • all. IV, punto 2, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, allegato IV, punto 7, lettera za), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • Parte II, allegato IV, punto 7, lettera zb), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 9, Costituzione
  • art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004

Massime

Massima n. 37064

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, definendo il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», si porrebbe in contrasto con la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art.1, paragrafo 2. Infatti, la definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come "progetto" l'«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.

Massima n. 37065

Sono costituzionalmente illegittimi gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 - successivamente modificati da ius superveniens per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, medio tempore , applicazione - nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE, come prescritto dall'art. 4, paragrafo 3, della medesima. - Sui presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, v. citate sentenze n. 245 del 2012, n. 235, n. 153 e n. 89 del 2011.

Massima n. 37066

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 - successivamente modificati da ius superveniens per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, medio tempore, applicazione -, nella parte in cui stabilisce che «per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001». Deve, infatti, ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie contemplate dall'art. 3, comma 4, abbia tenuto conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla citata direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate, in generale, dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.

Massima n. 37067

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 8, comma 4, e l'art. 13 della legge della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. Infatti le norme regionali impugnate, lungi dallo stabilire modalità dettagliate di attuazione dei predetti obblighi informativi, si limitano a prevedere che il proponente un progetto - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché su un quotidiano a diffusione regionale l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico - indichi in tale avviso soltanto i propri dati identificativi, la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni; sicché, omettendo di indicare, fra gli obblighi informativi oggetto del predetto avviso, quello di fornire una serie di ulteriori informazioni rilevanti, si pongono in contrasto con le indicazioni recate dalla norma della direttiva, violando in tal modo gli specifici obblighi che discendono da essa e vincolano il legislatore regionale come quello statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

Massima n. 37068

Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. e all'art. art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA»: infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico - imposto dalla normativa statale - assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.

Massima n. 37069

Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. e all'art. 21, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, lettera d ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prescrive, invece, che sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». Infatti, la norma regionale impugnata indica, tra i documenti che il proponente il progetto deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale, l'elenco di tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto»: anche ove si volesse sostenere che essa escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale al più incidere su materie e competenze diverse.

Massima n. 37070

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, lettera c ), della legge della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto di lavori pubblici e privati possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, ponendosi così in contrasto con l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone, invece, che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 227 del 2011.

Massima n. 37071

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera e ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, sollevata in quanto, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che viceversa prescrive che sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che «ai fini dello svolgimento della procedura di VIA», il proponente alleghi alla domanda tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». Anche a ritenere che la norma regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale eventualmente incidere su materie e competenze diverse.

Massima n. 37072

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A1, punto n ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, il quale esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioè «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche», sollevata per asserito contrasto con la lettera v ) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche», all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali. Infatti, il legislatore regionale, con la norma impugnata, escludendo, non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria dei predetti impianti, prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, non arreca alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.

Massima n. 37073

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A2, punto h ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui include, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km», sollevata per asserito contrasto con l'allegato III, lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2006 che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». Infatti, detta norma regionale, che concerne la realizzazione di tutti gli elettrodotti (anche non aerei, ma interrati) ed incide, pertanto, contestualmente, sulle materie dell'energia e del governo del territorio, non solo non viola i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato con la disposizione di cui alla citata lettera z ) dell'allegato III alla parte II del codice, che costituiscono limite anche all'esercizio delle competenze regionali, ma, estendendo la previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati, finisce con il determinare, sia pure in via indiretta, attraverso la disciplina di settori di competenza regionale, eventualmente forme più elevate di tutela ambientale. - Sull'ammissibilità di interventi legislativi regionali che prevedano forme più elevate di tutela ambientale, v. citata sentenza n. 225 del 2009.

Massima n. 37074

E' costituzionalmente illegittimo l'allegato B1, punto 2 h ), alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici, in contrasto con quanto statuito dall'allegato IV, punto 2, lettera g ), del d.lgs. n. 152 del 2006 che non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità, di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La norma regionale si differenzia da quella statale in ragione del fatto che esenta dalla verifica di assoggettabilità regionale proprio i rilievi geofisici che sono, tuttavia, necessariamente funzionali e quindi ricompresi nei progetti (relativi all'industria energetica ed estrattiva) di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che il legislatore statale sottopone senza deroghe alla medesima verifica, in tal modo, violando non solo l'obbligo di adeguamento prescritto dall'art. 35 del codice, ma recando vulnus ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.

Massima n. 37075

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7 p ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalla categoria dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, ponendosi in contrasto con la lettera za ) del punto 7 dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 che non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale. Infatti, a norma regionale impugnata, nell'esentare dalla verifica di assoggettabilità a VIA gli «impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno», ha dato attuazione al disposto del citato comma 9 dell'art. 6, posto che si riferisce a specifiche categorie progettuali, cioè a quelle inerenti ai soli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti, ed individua i criteri e le condizioni della esclusione dalla verifica di assoggettabilità nella particolare localizzazione di tali impianti presso i produttori stessi dei diluenti e solventi esausti, oltre che nella circostanza che le quantità trattate non superino i 100 l/giorno. - In coerenza con la pronuncia, v. citata sentenza e Corte di giustizia, sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04.

Massima n. 37076

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7 q ), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti agli «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione», poiché, in tal modo, esso si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb ), del d.lgs.n. 152 del 2006, che non pone eccezioni di sorta in relazione alla predetta tipologia di impianti. Nella specie, infatti, la disposizione è coerente con l'art. 6, comma 9, del codice dell'ambiente, esentando dalla predetta verifica di assoggettabilità quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale.

Massima n. 37077

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui stabilisce: «il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia», sollevata per ritenuto contrasto con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'art. 146, attribuisce allo Stato la competenza ad esprimere parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, funzione che nella norma regionale verrebbe eliminata, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s ), Cost., che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia paesaggistica. Nella specie, la norma regionale impugnata, in linea con l'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha dato attuazione a quanto prescritto dal citato art. 26, comma 4: essa, infatti, lungi dall'aver derogato alla previsione dell'autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio appartiene peraltro alla competenza regionale ai sensi del medesimo art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), stabilendo che il provvedimento di VIA "comprende" l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di "coordinamento" da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa. - In tema di autorizzazione paesaggistica, v, citata sentenza n. 235 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato B1, punto 2h), alla legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 4, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera c), 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nonché degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), alla stessa legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 10, della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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