Corte costituzionale

Sentenza n. 77/2013

Corte cost., sent. 24 aprile 2013, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/2013
Data di deposito
24 aprile 2013
Data di decisione
22 aprile 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 6, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 17, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 18, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 24, comma 2, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 7, comma 4, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 9, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 32, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011
  • art. 34, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37026

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (che prevede una riduzione di 3 punti percentuali, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell'aliquota della imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori), sollevata con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. e ), della Costituzione e con l'articolo 73, comma 1- bis , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, va dichiarata l'estinzione del giudizio stante la rinuncia al ricorso accettata alla controparte. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 262 del 2012.

Massima n. 37027

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 1, e 18, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (che disciplinano profili della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo direttive della Giunta provinciale per l'articolazione dell'orario delle lezioni scolastiche), sollevata con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. m ) e n ), nonché terzo comma, della Costituzione, va dichiarata l'estinzione del giudizio stante la rinuncia al ricorso accettata alla controparte. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 262 del 2012.

Massima n. 37028

E' inammissibile la questione di legittima costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (in tema di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili), sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. e ), l ) e s ), Cost., in quanto la disposizione denunciata, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 114 del 2012, donde il venir meno dell'oggetto della questione proposta. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 99 del 2012.

Massima n. 37029

E' inammissibile la questione di legittima costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 - secondo il cui testuale disposto: «Concorrono a determinare l'obiettivo complessivo di saldo finanziario dei comuni le economie di spesa risultanti dall'istituzione di unioni di comuni e da altre forme di collaborazione fra comuni per l'esercizio di servizi di interesse generale, che vengono fissati nell'ambito dell'accordo annuale sulla finanza locale ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche», stante la genericità della censura con riferimento all'evocato art. 117, terzo comma, Cost. e per l'insussistenza di effettive argomentazioni quanto all'evocazione del parametro di cui all'art. 119, secondo comma, Cost. - Sull'inammissibilità delle questioni per genericità, v. citate sentenze n. 3 del 2013, n. 99 del 2012 e n. 312 del 2010.

Massima n. 37030

E' inammissibile, per genericità, la questione di legittima costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, censurato per contrasto con l'art. 117, secondo comma lettera s ), Cost., nella parte in cui dispone che: «Non possono avere ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali».

Massima n. 37031

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che ha introdotto, nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, il seguente inciso (terzo periodo): «Fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa», in quanto la norma impugnata consente, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di approvazione del bilancio di previsione, con ciò vulnerando gli artt. 117, secondo comma, lett. e ), della Costituzione e 73, comma 1- bis , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per violazione del principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000.

Massima n. 37032

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 - a tenore del quale «Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell'ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziale» -, in quanto la disciplina del rapporto lavorativo dell'impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. (ordinamento civile), in quanto riconducibile alla materia «ordinamento civile», che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007). Risulta altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., stante la violazione del principio fondamentale della finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010, sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011, 2012 e 2013. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 215 del 2012.

Massima n. 37033

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, che inserisce, nel testo della precedente legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, l'art. 22- bis , il quale stabilisce che «Al fine di completare e ottimizzare l'organizzazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la Provincia può autorizzare le imprese altamente specializzate a svolgere il prescritto controllo tecnico, nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia, anche per i veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate». Infatti, la disciplina della circolazione stradale appartiene alla competenza esclusiva statale sotto vari profili: sicurezza, ordinamento civile, ambiente. - Sulla disciplina della circolazione stradale, v. citate sentenze n. 183 del 2012, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, dell'anzidetta legge provinciale n. 15 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, della medesima legge provinciale n. 15 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, della predetta legge provinciale n. 15 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) l) ed s) della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;

5) dichiara estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 17, comma 1, e 18, comma 2, della stessa legge provinciale n. 15 del 2011, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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