Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2013
Corte cost., sent. 12 aprile 2013, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2013
- Data di deposito
- 12 aprile 2013
- Data di decisione
- 8 aprile 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:66
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 1 del 28 marzo 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Massime
Massima n. 37011
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari», per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con l'articolo 120, primo comma, della Costituzione in quanto nella giurisprudenza della Corte di giustizia - che conforma in termini di diritto vivente le disposizioni degli articoli da 34 a 36 del TFUE, ed alla quale occorre far riferimento agli effetti della loro incidenza, come norme interposte, ai fini dello scrutinio di costituzionalità in relazione al parametro dell'art. 117 Cost. - la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». Orbene, la legge della Regione Lazio qui impugnata - introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio - è innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario. In riferimento al precetto dell'art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli, all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni, derivanti dall'ordinamento comunitario) la questione è, dunque, fondata, con riferimento a tutte le norme specificamente censurate, assorbito rimanendo il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modificazioni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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