Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2013
Corte cost., sent. 12 aprile 2013, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2013
- Data di deposito
- 12 aprile 2013
- Data di decisione
- 8 aprile 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 9 del 24 febbraio 2012
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 9 del 24 febbraio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37008
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Veneto, concernenti la realizzazione nelle zone sismiche di progetti e opere di modesta complessità strutturale, individuati dalla giunta regionale, per i quali non è previsto il previo rilascio delle autorizzazioni del competente ufficio tecnico regionale, essendo ritenuti privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Tale disciplina è, infatti, in contrasto con il principio fondamentale fissato dalla normativa statale che prevede, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Pertanto, le norme della regione veneto ledono la competenza legislativa statale nelle materie del governo del territorio e della protezione civile. - Sul contenuto dei ricorsi in via principale, si vedano le sentenze n. 450 del 2005, n. 139 del 2006, nonché ordinanza n. 123 del 2012. - Sulla natura di principio fondamentale nelle materie del governo del territorio e della protezione civile della previa autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale, si vedano le sentenze nn. 182/2006, 254/2010, 312/2010 e 201/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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