Corte costituzionale
Sentenza n. 36/2013
Corte cost., sent. 8 marzo 2013, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/2013
- Data di deposito
- 8 marzo 2013
- Data di decisione
- 27 febbraio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 15 marzo 2012
- art. 1, comma 8, lettera d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 35 del 5 dicembre 1995
- art. 3, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 15 marzo 2012
- art. 3, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 15 marzo 2012
- art. 3, comma 7, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 15 marzo 2012
- art. 4, comma 48, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 15 marzo 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 4, lett. h), statuto regione Sardegna
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 6, comma 12, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, lett. a), statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. e), statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 36951
Non è fondata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012 in materia di fondo sanitario regionale e di fondo per la non autosufficienza, in quanto il titolo di legittimazione dell'intervento statale riferito alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni «è invocabile in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione», prestazioni che, nel caso in esame, non risultano individuate dal ricorrente. Inoltre, non vi è un rapporto automatico tra ammontare del fondo sanitario regionale e rispetto dei livelli essenziali di assistenza: il soddisfacimento di tali livelli non dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e utilizzazione. Infine, la disposizione impugnata, prevedendo che parte dei finanziamenti provenienti dal fondo sanitario siano destinati al fondo per la non autosufficienza, non determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla loro attuazione. Parimenti non fondata è la censura riferita all'art. 4, lettera h ), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, secondo la quale la disposizione impugnata eccederebbe la competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica, in quanto dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, fatta salva la potestà legislativa esclusiva statale nel determinarne i livelli essenziali, rientra nella competenza residuale delle Regioni. - In tema di standard strutturali e qualitativi di prestazioni, v. citate sentenze n. 296 e n. 203 del 2012, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008. - Circa l'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, v. sentenze n. 296 del 2012 e n. 10 del 2010.
Massima n. 36952
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2012 (sostitutivo dell'art. 1, comma 8, lett. d ), della legge della Regione Sardegna n. 35 del 1995), in quanto prevedendo la trattativa diretta a beneficio di coloro che detengano beni immobili che siano stati sdemanializzati e che siano detenuti da privati cittadini i quali abbiano presentato istanza di sdemanializzazione - peraltro senza che la legge regionale precisi a quale titolo - e che abbiano presentato istanza di sdemanializzazione, attribuisce un privilegio irragionevole a tali soggetti, con riferimento a beni che, pur dichiarati dalla norma «non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», possono comunque costituire oggetto di un mercato competitivo, restringendo la concorrenza sul mercato dei beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Alla stessa conclusione di fondatezza della questione si perviene in relazione alla censura relativa alla violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., poiché il soggetto che detenga il bene e che abbia presentato istanza di sdemanializzazione non è portatore di un interesse qualificato, meritevole di una tutela rafforzata, che valga a giustificare un trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei potenziali acquirenti dell'immobile, diversamente dal soggetto locatario dell'immobile adibito ad uso abitativo, stante la rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione. - Sul carattere vincolante anche le Regioni a statuto speciale, inclusa la Regione Sardegna, delle norme poste a tutela della concorrenza, sempreché non contrastino con specifiche previsioni statutarie, v. citate sentenze n. 144, n. 184 del 2011, n. 45 del 2010. - In tema di trattativa diretta di beni immobili non funzionalmente utilizzabili dalla Regione e non adibiti ad abitazione, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., v. citata sentenza n. 325 del 2010.
Massima n. 36953
Non è fondata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 2012, secondo cui, a partire dal 2012, la spesa annua per le missioni non può essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, poiché la disposizione denunciata si uniforma all'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale, in quanto l'ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6. - In senso analogo, sulla portata dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, v. citata sentenza n. 139 del 2012.
Massima n. 36954
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2012 che consente di autorizzare il personale regionale all'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni, in quanto tale disposizione, da ricondurre ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, interferisce con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 290 del 2012 e n. 77 del 2011.
Massima n. 36955
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6 del 2012 che proroga i termini dell'art. 35 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002 e consente alle imprese regionali di partecipare ai lavori pubblici «pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformità alla disciplina nazionale vigente in materia». Come gli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002, dichiarati illegittimi con sentenza n. 328 del 2011, anche l'ulteriore proroga della disciplina transitoria prevista dal citato art. 35, che, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 163 del 2006, consente alle imprese - seppure in via provvisoria - di partecipare ad appalti di lavori pubblici effettuati nel territorio della Regione Sardegna in assenza dei requisiti di qualificazione previsti dalla disciplina nazionale, interferisce con la tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Peraltro, la disposizione in esame, discostandosi da quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 circa i requisiti di qualificazione delle imprese per la parte in cui sono correlate all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., ed alla materia "tutela della concorrenza" - da ascrivere all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché alle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea -, non rispetta i limiti posti dallo Statuto speciale (art. 3, lettera e ) all'esercizio della competenza legislativa primaria della Regione autonoma. - In tema di partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale, v. la citata sentenza n. 114 del 2011. - Circa la qualificazione delle disposizioni del Codice degli appalti quali norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché quali norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, v. le citate sentenze n. 184 e n. 144 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 48, della legge della Regione autonoma della Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2012), nonché dell'art. 1, comma 8, lettera d), della legge della Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali), quale sostituito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 6 del 2012;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e all'art. 4, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 6 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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