Corte costituzionale
Sentenza n. 309/2013
Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/2013
- Data di deposito
- 17 dicembre 2013
- Data di decisione
- 10 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 5, legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
- art. 6, comma 6, legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
- art. 6, comma 9, legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
- art. 3, comma 1, lett. a), legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
- art. 15, comma 1, lett. b), legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
- art. 15, comma 1, lett.b), legge provincia Bolzano n. 19 del 19 novembre 2012
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione
- comma 1, Costituzione n. 52
- comma 3, Costituzione n. 117
Massime
Massima n. 37554
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 6, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), impugnata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, nella delibera governativa di impugnazione della suddetta norma provinciale non sono in alcun modo compresi i suddetti parametri di giudizio. Il medesimo vizio si riscontra, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2 e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., per le altre questioni promosse con il medesimo ricorso e riguardanti gli artt. 3, comma 1, lett. a ), 6, commi 6 e 9, e 15, comma 1, lett. b ) della stessa legge provinciale n. 19 del 2012. - Sul consolidato principio secondo cui, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza - sia per l'individuazione delle norme censurate, sia per l'esatta delimitazione dei parametri del ricorso - tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione, ex plurimis : sentenze n. 236 del 2013, n. 198 e n. 149 del 2012.
Massima n. 37555
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 52 e 117, secondo comma, lett. d ), Cost. - l'art. 3, comma 1, lettera a ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alle parole: «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64». La norma impugnata prevede che anche il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001, al pari del servizio civile provinciale, realizzi le finalità di contribuire «alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato, nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero». La disciplina del servizio civile nazionale (richiamata dalla legge provinciale censurata) rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'art. 52 Cost. e, pertanto, è ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost. Infatti, l'art. 52 Cost., il quale configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, visto che quest'ultimo ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere di cui al detto parametro costituzionale, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato. Peraltro, alle Regioni e alle Province autonome sono riservati precisi spazi in cui svolgere attività sia nell'ambito del servizio civile nazionale, sia in settori da esso differenziati ma contigui. In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale non esclude che le relative funzioni amministrative siano per legge allocate tanto a livello centrale, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quanto a livello regionale, il che si traduce in un coinvolgimento diretto delle Regioni nella gestione del servizio civile nazionale. Tale coinvolgimento, tuttavia, non può incidere sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio né può consentire alle Regioni di rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni, imponendo esse prescrizioni al legislatore statale. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, alle Regioni ed alle Province autonome è attribuita la possibilità di istituire e disciplinare, nell'autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, che ha peraltro natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di difesa. La disposizione censurata non ha ad oggetto né la partecipazione della Provincia autonoma all'attuazione del servizio civile nazionale né la sua competenza a istituire un proprio servizio civile, ma detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative provinciali. - Sul principio secondo cui i parametri di cui agli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d ), Cost., devono essere intesi nel senso di riservare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa» e la «sicurezza dello Stato», sì da comprendere non solo attività finalizzate a contrastare o prevenire una aggressione esterna, ma anche attività di impegno sociale non armato: sentenza n. 164 del 1985. - Sul principio secondo cui la disciplina del servizio civile nazionale rientra nella nozione di difesa ai sensi dell'art. 52 Cost. e, pertanto, è ascrivibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost.: sentenze n. 531 del 2005, n. 229 e n. 228 del 2004. - Sul principio secondo cui la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost. riserva comunque alle Regioni e alle Province autonome degli spazi di diretto coinvolgimento nella gestione del servizio civile nazionale: sentenza n. 58 del 2007. - Sul principio in base al quale il coinvolgimento diretto delle Regioni e alle Province autonome nella gestione del servizio civile nazionale non può comportare una incidenza sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio stesso: sentenza n. 228 del 2004. - Sul principio secondo cui le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di istituire e disciplinare, nell'esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, distinto da quello nazionale, di natura sostanzialmente diversa dal servizio civile nazionale, perché non riconducibile al dovere di difesa: sentenze n. 58 del 2007 e n. 531 del 2005.
Massima n. 37556
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale). Tale disposizione dispone che, «Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a ), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». Essa, pertanto, si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a ), sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64 del 2001. Risulta, quindi, evidente il nesso che lega l'art. 6, comma 9, in argomento con l'art. 3, comma 1, lettera a ), già dichiarato illegittimo. Ne consegue necessariamente l'illegittimità costituzionale della citata disposizione per gli stessi motivi, sinteticamente costituiti dal contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost., derivante dal prevedere una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia.
Massima n. 37557
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alla parte in cui si riferisce anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a ), della medesima legge, sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. La disposizione impugnata prevede che ai volontari e alle volontarie di cui all'art. 3, comma 1, lett. a ), b ) e c ), siano garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio infortuni e la responsabilità civile. Il legislatore provinciale ha disciplinato un aspetto del servizio civile nazionale, come ha fatto con altre norme contenute nella medesima legge provinciale già dichiarate costituzionalmente illegittime. Infatti, tale norma si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost., perché detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia. Sono assorbiti gli altri profili di censura.
Massima n. 37558
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alla parte in cui si riferisce anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a ), della medesima legge, sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Nella parte suindicata, infatti, il legislatore provinciale ha disciplinato anche un aspetto del servizio civile nazionale, come ha fatto con altre norme contenute nella medesima legge provinciale già dichiarate costituzionalmente illegittime. La norma censurata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera d ), Cost., perché detta una disciplina che si indirizza al servizio civile nazionale, pretendendo di subordinarne il funzionamento alle decisioni legislative della Provincia. Sono assorbiti gli altri profili di censura.
Massima n. 37559
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 1, lettera b ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario. La norma in esame non disciplina il servizio civile volontario provinciale, ma si riferisce esclusivamente alla diversa ipotesi del servizio sociale volontario provinciale definito dall'art. 3, comma 1, lettera b ), come «il servizio [...] svolto da persone adulte a partire dall'età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6». Ne consegue che è irragionevole subordinare la possibilità di accedere al servizio sociale volontario al possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione europea, in quanto si tratta di prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività, che rappresentano la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità. Pertanto, deve essere riconosciuta anche agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano la possibilità di partecipare al servizio sociale volontario, quale espressione del principio solidaristico di cui si è detto. Dette ragioni valgono, in questo caso, anche a rafforzare quelle esigenze di integrazione nella comunità e di pieno sviluppo della persona che devono essere assicurate dalla legislazione in materia di trattamento dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Infatti al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona, né nell'esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione. - Per il principio secondo cui al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali della persona: sentenza n. 306 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale), limitatamente alle parole: «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012, limitatamente alla parte in cui i suddetti commi si riferiscono anche all'ipotesi in cui il servizio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), sia svolto dai volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012, nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio sociale volontario;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 6, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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