Corte costituzionale
Sentenza n. 301/2013
Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/2013
- Data di deposito
- 11 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- legge n. 189 del 8 novembre 2012
- art. 2, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- art. 2, comma 1, lett. h), decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- art. 12, comma 10, decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- intero Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 37525
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, lett. b ) e c ), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. La disposizione censurata - che detta una disciplina dettagliata, esaustiva e autoapplicativa in materia di attività libero-professionale intramuraria, rientrante nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. - confligge con lo speciale regime di adeguamento vigente per il Trentino-Alto Adige/ Südtiro l. Infatti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 266 del 1992, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito, rimanendo applicabili, nel frattempo, le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il predetto termine, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso. È indubbio, dunque, che le impugnate disposizioni, prevedendo la loro immediata ed integrale applicabilità anche alla Provincia autonoma, prescrivendo oltretutto che l'attuazione avvenga secondo scadenze prefissate ed entro termini brevi, anche inferiori ai sei mesi messi a disposizione della Provincia dalle norme di attuazione dello statuto di autonomia si pone in contrasto con il ricordato art. 2, d.lgs. n. 266 del 1992. La suddetta dichiarazione di illegittimità estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata. - Sulla libera professione intramuraria, quale disciplina rientrante nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., v. le citate sentenze nn. 371/2008, 162/2007 e 134/2006. - Sulla previsione di una clausola di salvaguardia, si vedano le citate sentenze nn. 133/2010, 334/2009, 401/2007 e 145/2005. - Sul carattere vincolante, nelle materia di competenza ripartita, anche delle previsioni, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 371/2008 e 437/2005. - Sulla estensione dell'efficacia delle dichiarazione di illegittimità anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria e di attuazione violata, v. le sentenze citate nn. 133/2010, 341/2009, 334/2009 e 45/2005.
Massima n. 37526
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 9, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. h ), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, che introduce, accanto ad altri strumenti già messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per contrastare eventuali inadempienze, l'ulteriore sanzione della decurtazione sino al venti per cento della retribuzione di risultato dei direttori generali a titolo di sanzione per inadempienze non gravi, in caso di mancato reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, secondo le modalità previste dalla legge. L'introduzione della menzionata sanzione non eccede dai limiti delle competenze statali e, oltretutto, non comprime in alcun modo la discrezionalità provinciale rispetto a quanto stabilito dalla previgente disciplina legislativa. - Sulla legge n. 120 del 2007, v. la citata sentenza n. 371/2008.
Massima n. 37527
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12, comma 10, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico». La disposizione impugnata, nel prevedere la riorganizzazione dei comitati etici per la sperimentazione clinica da parte di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome, da un lato non distingue in alcun modo le diverse Regioni in base all'entità della loro popolazione, dall'altro specifica i criteri a cui attenersi nel rideterminare la distribuzione territoriale di dette strutture, stabilendo che a ciascun comitato etico sia attribuita una competenza territoriale provinciale o interprovinciale, in modo che sia rispettato il parametro minimo di un milione di abitanti. Tali previsioni, risultano, pertanto, irrealizzabili nelle realtà territoriali di contenute dimensioni demografiche, tra cui rientra la Provincia autonoma di Trento. Infatti, da un lato si esige che ogni Regione e Provincia autonoma istituisca almeno un comitato etico e, dall'altro lato, si richiede che la competenza di tale comitato si esplichi su un territorio che comprenda almeno un milione di abitanti. Ciò determina l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, derivante dalla contraddittorietà intrinseca dei precetti in essa contenuti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. Non può, inoltre, considerarsi risolutivo il sopravvenuto decreto del Ministro per la salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici), che, allo scopo di ovviare all'incongruenza della legislazione sul punto, ha inteso chiarire espressamente che, nelle Regioni e nelle Province autonome con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico. Infatti, il tenore testuale della disposizione di legge impugnata non concede margini per sciogliere in via interpretativa l'intrinseca contraddizione né la sopravvenuta precisazione contenuta nel ricordato atto ministeriale è idonea ad emendare la fonte primaria. - Sulla contraddittorietà dei precetti, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 234/2006, 320/2005 e 416/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che preveda che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino la propria legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nella parte in cui non prevede che «nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano con una popolazione inferiore a un milione di abitanti deve essere comunque costituito un comitato etico»;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento all'art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972. n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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