Corte costituzionale
Sentenza n. 292/2013
Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/2013
- Data di deposito
- 6 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:292
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012
- art. 4, comma 5, legge della Regione Puglia n. 43 del 13 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 120, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 37491
È costituzionalmente illegittima - per violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari sancito dal primo comma dell'art.117 Cost. - la disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c ), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. La suddetta «priorità» - diversamente da quella accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive, che è giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente - costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE - che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari - e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato. Infatti, il mero riferimento al trasporto all'interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare l'anzidetto titolo preferenziale. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive - e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale - non conferisce analogo titolo preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti discriminatori. A fronte di tale situazione è del tutto ininfluente la circostanza secondo cui le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza. Al riguardo è, infatti, dirimente il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia: 1) un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l'ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia); 2) un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme). - Sulla illegittimità costituzionale - per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) - di una disciplina analoga a quella esaminata dalla sentenza di cui alla massima, emanata dalla Regione Basilicata, ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale («a chilometri zero») costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva: sentenza n. 209/2013.
Massima n. 37492
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c ), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», promossa, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni. Tale questione, infatti, benché formalmente dedotta nel preambolo e nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, non è stata in alcun modo motivata dal ricorrente. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità in via principale per carenza di motivazione in merito alle ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con il parametro invocato: sentenze n. 20 e n. 8 del 2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, recante «Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità», nella parte in cui include tra i prodotti la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione combinata degli artt. 3, comma 1, lettera c), e 4, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 43 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 120, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze