Corte costituzionale

Sentenza n. 291/2013

Corte cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
291/2013
Data di deposito
6 dicembre 2013
Data di decisione
2 dicembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:291

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37489

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, infatti, le misure di prevenzione personali possono ritenersi applicabili anche a soggetti ristretti in carcere e, in tal caso, l'esecuzione della misura sarebbe posposta a quella della pena, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge. n. 1423 del 1956. Tale disciplina si differenzia da quanto sancisce l'art. 679 c.p.p. per le misure di sicurezza che prevede una doppia valutazione della pericolosità sociale: prima da parte del giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi del magistrato di sorveglianza, quando la misura già disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l'attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa. In considerazione della comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate come due species di un unico genus - e dell'inesistenza di una un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nel caso di specie, comunque, tra i due modelli esaminati - cioè quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla - l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo. (La censura relativa all'art. 24 Cost. resta assorbita). - Sulla scrutinabilità nel merito delle questioni relative alle misure di sicurezza, ancorché sollevate nell'ambito di processi penali di cognizione, v. le citate sentenze nn. 1102/1988 e 249/1983. - Sul regime delle misure di sicurezza, v. le citate sentenze nn. 1102/1988, 249/1983, 139/1982, 1/1971. - Sulla comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn.419/1994, 177/1980, 69/1975 e l'ordinanza n. 124/2004. - Sulla inesistenza di un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle discipline relative alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione, si vedano le citate sentenze nn. 321/2004, 126/1983 e 68/1964.

Massima n. 37490

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La disposizione, infatti, recepisce senza significative variazioni quanto previsto nell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dichiarato incostituzionale in via diretta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura;

2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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