Corte costituzionale

Sentenza n. 285/2013

Corte cost., sent. 2 dicembre 2013, n. 285

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
285/2013
Data di deposito
2 dicembre 2013
Data di decisione
20 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:285

Norme oggetto del giudizio

  • unico, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 23 novembre 2012

Parametri

  • art. 127, Costituzione
  • art. 31, e seguenti, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 15, comma 2, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 195, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 196, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 196, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 37477

È inammissibile l'intervento spiegato da soggetti privati in un giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 che si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi alla Corte costituzionale in via incidentale. - Sull'inammissibilità dell'intervento, nei giudizi di costituzionalità in via principale, di soggetti privi di potere legislativo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 220/2013, 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011, 278/2010, 121/2010 e ordinanza n. 107/2010.

Massima n. 37478

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale - dell'articolo unico della legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, riguardante il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi. Il ricorrente - non contestando la violazione di una norma da parte della Regione, ma il fatto che la disposizione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che non doveva essere dichiarato ammissibile - ha compiuto, infatti, una impropria utilizzazione dello strumento del giudizio di costituzionalità poiché oggetto della censura sono le modalità con le quali è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari.

Massima n. 37479

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 il quale, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, prevede un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull'intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione). La disciplina della gestione dei rifiuti, rientrante nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale, è regolata dal d.lgs. n. 152 del 2006, che riserva allo Stato numerose competenze quali il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale e l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195), e prevede, col successivo art. 196, una serie di poteri di competenza delle Regioni, tra i quali la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale. La disposizione censurata - imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale - non contiene un criterio né di localizzazione, né di idoneità degli impianti, ma prevede un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell'inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti, con ciò eccedendo la competenza regionale in materia. - Sulla disciplina della gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v., ex multis , le citate sentenze nn. 54/2012, 244/2011, 33/2011, 331/2010, 278/2010, 61/2009 e 10/2009. - Sulla competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 54/2012 e 61/2009. - Sulle limitazioni alla localizzazione di impianti, si vedano le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 278/2010 e 62/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 33 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 5 novembre 2013ORDINANZARitenuto che i signori Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Désandré, nonché la Paul Wurth Italia S.p.a. hanno depositato atti di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 9 del 2013) avverso l'articolo unico della legge regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 - Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), i primi opponendosi alla richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, la seconda chiedendo, invece, che la questione venga accolta;Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010, e ordinanza n. 107 del 2010), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi di Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Désandré e della Paul Wurth Italia S.p.a. nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.F.to: Gaetano Silvestri, Presidente

Testo integrale

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