Corte costituzionale

Sentenza n. 266/2013

Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/2013
Data di deposito
13 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:266

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 11, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 12, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 13, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 1, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 2, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013
  • art. 8, legge della Regione Molise n. 5 del 17 gennaio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37436

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015) - che prevedono la copertura di stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate «attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012» -, promosse dal Governo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale evocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle stesse norme.

Massima n. 37437

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 della parte spesa, alla quale sono imputati il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il Fondo di riserva per le spese impreviste e le risorse per finanziare la reiscrizione delle partite debitorie afferenti alle obbligazioni scadute o in scadenza nel richiamato esercizio e già oggetto di perenzione amministrativa (inerente cioè alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge di bilancio) attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012. Infatti, l'avanzo di amministrazione presunto costituisce entità giuridicamente ed economicamente inesistente, in quanto tale inidonea ad assicurare copertura di spese. Peraltro, nel caso di specie la presunzione di avanzo utilizzata dal legislatore regionale non è neppure supportata dai caratteri della precisione, della concordanza e della prudenza poiché le risultanze dell'ultimo conto consuntivo, approvato dalla Regione Molise con la legge 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011), conducono a modalità di apprezzamento di opposto contenuto, dato che l'art. 7 di detta legge è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per ciò che concerne l'irregolare contabilizzazione di residui attivi; sicché per effetto della richiamata declaratoria, il risultato di amministrazione di quell'esercizio, originariamente quantificato in un avanzo di amministrazione (art. 4 della medesima legge regionale n. 23 del 2012), deve intendersi di segno negativo in conseguenza della cancellazione di tali residui dalle componenti attive del saldo finale. - Sull'inidoneità dell'avanzo di amministrazione quale fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri finanziari, v. citate sentenze n. 250 del 2013 e n. 318 e n. 70 del 2012. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge di bilancio della Regione Molise n. 23 del 2012, v. citata sentenza n. 138 del 2013. - Circa l'impiego, a copertura finanziaria di oneri, di risorse provenienti da esercizi prevedente, v. citate sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012. - Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013. - Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio quale «precetto dinamico della gestione finanziaria», v. citate sentenze n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

Massima n. 37438

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., gli artt. 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (che prevedono stanziamenti di spese obbligatorie ma non vincolate "relative al fondo di riserva per spese obbligatorie, al fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti", imputandoli alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, finanziato attraverso l'avanzo di amministrazione presunto o "saldo finanziario presunto" relativo all'esercizio 2012), nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013, poiché, a tal fine, utilizzano una risorsa aleatoria sotto il profilo economico ed inesistente sotto quello giuridico. I fondi di riserva per le spese obbligatorie e per quelle impreviste, di cui agli artt. 11 e 12 della medesima legge regionale, sono due poste di spesa di natura necessaria, così configurate dalla stessa normativa quadro di contabilità regionale (art. 13 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), e finalizzate ad assicurare l'equilibrio del bilancio in una prospettiva dinamica, costituendo un accantonamento di risorse destinate rispettivamente a fronteggiare, nel corso dell'esercizio di competenza, eventuali eccedenze di spese obbligatorie rispetto alla previsione annuale oppure nuove o maggiori spese necessarie, ma imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio. Anche il fondo di cui al successivo art. 13 appartiene alla categoria delle spese obbligatorie, essendo destinato all'adempimento di obbligazioni «scadute o in scadenza nell'esercizio di competenza»; ne consegue che l'allocazione nella parte spesa di bilancio delle tre poste contestate costituisce un obbligo indefettibile per la Regione Molise e deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel rispetto dei precetti discendenti dall'art. 81, quarto comma, Cost., attraverso le forme di copertura consentite dall'ordinamento. Nel caso di specie, al contrario, esse non sono conformi né ai parametri costituzionali di imputazione della spesa, né al principio dell'unità di bilancio, desumibile dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica». Sotto il primo profilo, infatti, la risorsa impiegata per la copertura è «giuridicamente inesistente»; sotto il secondo, vincola indebitamente a spese della competenza una posta proveniente da esercizio precedente: le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Il descritto schema elusivo del parametro costituzionale consente di dedicare risorse effettivamente disponibili a spese discrezionali ancora da assumere e comunque non pervenute alla fase del perfezionamento, anziché impiegarle in via prioritaria per la copertura di spese obbligatorie. - In relazione a fattispecie similare, v. citata sentenza n. 250 del 2013. - Sul principio dell'unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013. - In senso analogo, sull'utilizzo a copertura di un onere finanziario di risorse aleatorie sotto il profilo economico ed inesistenti sotto quello giuridico v. citate sentenze n. 318 e n. 70 del 2012.

Massima n. 37439

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 1 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: tale disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.

Massima n. 37440

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01 pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 11, 12 e 13 della medesima legge al finanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste ed alla riassegnazione dei residui passivi perenti, stante la inscindibile connessione esistente con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime: detta disposizione, infatti, consente l'indebito allargamento delle autorizzazioni di spesa ed il conseguente squilibrio del bilancio di previsione 2013.

Massima n. 37441

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 8 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01, stante la «evidente correlazione» con le norme impugnate e dichiarate anch'esse costituzionalmente illegittime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), nella parte in cui determina il finanziamento della U.P.B. 922 inerente alla copertura degli artt. 11, 12 e 13 attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2012;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, 12 e 13 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte inerente all'imputazione della spesa alla U.P.B. 922 del bilancio di previsione 2013;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 1.418.610,01;

5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Molise n. 5 del 2013 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione nella misura di euro 1.418.610,01.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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