Corte costituzionale

Sentenza n. 265/2013

Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/2013
Data di deposito
13 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:265

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 1, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
  • art. 30, comma 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988

Parametri

Massime

Massima n. 37435

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. q ), dello statuto speciale di autonomia, l'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, che riconosce al personale dipendente dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione. Il legislatore siciliano non si è attenuto ai limiti statutariamente imposti alla propria competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale e derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. Infatti, nell'attribuire il suddetto diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, le censurate disposizioni, con un intervento precluso alla legge regionale, hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, ed hanno così travalicato il limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore siciliano nella determinazione del trattamento economico da accordare ai dipendenti regionali, v. la citata sentenza n. 19/1989. - Per l'affermazione che sono preclusi al legislatore regionale interventi tesi ad incidere sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, v. la citata sentenza n. 82/1998. - Sulla sottoposizione anche delle Regioni a statuto speciale alle regole che disciplinano i rapporti privatistici, quale corollario del precetto costituzionale di uguaglianza su cui si fonda il limite del diritto privato, v. la citata sentenza n. 189/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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