Corte costituzionale
Sentenza n. 265/2013
Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/2013
- Data di deposito
- 13 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
- art. 30, comma 2, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 14, lett. q), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 37435
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14, lett. q ), dello statuto speciale di autonomia, l'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11, che riconosce al personale dipendente dell'amministrazione regionale in servizio o a riposo il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione. Il legislatore siciliano non si è attenuto ai limiti statutariamente imposti alla propria competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale e derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. Infatti, nell'attribuire il suddetto diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, le censurate disposizioni, con un intervento precluso alla legge regionale, hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell'adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, ed hanno così travalicato il limite del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore siciliano nella determinazione del trattamento economico da accordare ai dipendenti regionali, v. la citata sentenza n. 19/1989. - Per l'affermazione che sono preclusi al legislatore regionale interventi tesi ad incidere sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, v. la citata sentenza n. 82/1998. - Sulla sottoposizione anche delle Regioni a statuto speciale alle regole che disciplinano i rapporti privatistici, quale corollario del precetto costituzionale di uguaglianza su cui si fonda il limite del diritto privato, v. la citata sentenza n. 189/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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