Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2013

Corte cost., sent. 15 febbraio 2013, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/2013
Data di deposito
15 febbraio 2013
Data di decisione
11 febbraio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:26

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 27 del 22 dicembre 2011
  • art. 4, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 27 del 22 dicembre 2011
  • art. 16, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 27 del 22 dicembre 2011
  • art. 7, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 27 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36922

Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o ), e 117, terzo comma, Cost. La suindicata legge regionale, nel prevedere il riassetto globale del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale dipendente dell'amministrazione regionale, investe una pluralità di ambiti materiali, alcuni dei quali potenzialmente interferenti con la potestà legislativa esclusiva statale, altri ascrivibili a quella esclusiva regionale, altri, infine, riconducibili alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. La contiguità delle descritte competenze legislative statali e regionali avrebbe dovuto suggerire, nell'impugnazione dell'intera legge regionale, la puntuale individuazione delle diverse norme con riguardo alla materia o al complesso di materie effettivamente intercettati. Ciò al fine di verificare se il legislatore regionale abbia, in concreto, esercitato la propria competenza nel rispetto degli ambiti riservati allo Stato o dei principi posti in materia di legislazione concorrente da quest'ultimo. Infatti, quando si verifica simile intersecazione di materie - caratterizzata da una fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali - la cui titolarità è ripartita tra Stato e Regioni e quando risulta impossibile all'interno dell'intero tessuto normativo individuarne una prevalente, gli ambiti di spettanza dei due legislatori possono essere relativamente mobili (sentenza n. 271 del 2008) e suscettibili di scrutinio analitico con riguardo alla ratio ed alla finalità di ciascuna norma esaminata. Nell'attuale impugnazione dell'intera legge regionale queste precisazioni sono assenti e pertanto le relative censure devono essere dichiarate inammissibili. Si tratta, infatti, di censure che risultano generiche, non soltanto per la carente individuazione dei parametri costituzionali, in quanto anche interpretando l'impugnazione nel senso che la doglianza sia riferita agli artt. 117, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera o ), Cost., non risultano indicate le singole norme regionali che avrebbero ecceduto dalla competenza legislativa concorrente in materia di previdenza complementare ed integrativa e determinato l'invasione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale.

Massima n. 36923

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato la suddetta disposizione in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. in relazione a due profili: 1) la mancata copertura della spesa in questione, invocando quale norma interposta l'art. 17 della legge n. 196 del 2009, il quale prescrive che ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri quantifichi espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime; 2) il disposto rinvio della copertura finanziaria a successiva disposizione. Entrambi i suddetti profili di censura sono fondati. Quanto al primo profilo, si deve precisare che la norma in esame non è ascrivibile, come sostenuto dalla Regione resistente, alla categoria delle spese continuative e ricorrenti (caratterizzate da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari), ma, al contrario, deve essere catalogata tra le spese pluriennali aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo, secondo il concreto fabbisogno che le esigenze di riequilibrio del fondo pensionistico comportano. Per questo motivo la disposizione in oggetto, come ciascuna legge che produce nuovi o maggiori oneri, avrebbe dovuto indicare espressamente, per ciascun esercizio coinvolto, il limite di spesa e la specifica clausola di salvaguardia finalizzata a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali. In particolare,essendo una disposizione in materia pensionistica, avrebbe dovuto essere accompagnata da «un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari» (in base all'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, le cui modalità sono estese alle Regioni e alle Province autonome dal successivo art. 19, comma 2) e non semplicemente da una stima apodittica dei conseguenti oneri, oltretutto con rinvio alla successiva legge finanziaria. D'altra parte, anche l'articolazione di tale non consentita copertura ex post non corrisponde all'affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità del riequilibrio. Infatti, l'invocata copertura in sede di legge finanziaria (legge regionale n. 6 del 2012), che condurrebbe - ad avviso della Regione - alla cessazione della materia del contendere, non corrisponde, neppure sotto il profilo contabile, alla spesa contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Massima n. 36924

Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», strettamente connesso con il precedente art. 4, comma 2, della medesima legge, già dichiarato costituzionalmente illegittimo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., il suddetto art. 4, comma 2, fra l'altro per il disposto rinvio della copertura finanziaria della spesa previdenziale da esso prevista a successiva disposizione. L'art. 16, comma 2, in oggetto stabilisce che agli oneri di riequilibrio di cui all'impugnato art. 4, comma 2, si provveda con successiva legge finanziaria. Esso, pertanto, deve essere dichiarato, in via consequenziale, ugualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Massima n. 36925

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e 117, terzo comma, Cost. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, consentendo la liquidazione in forma di capitale delle prestazioni pensionistiche, determinerebbe l'applicazione di un regime di imposizione fiscale più favorevole ai beneficiari, produttivo di minori entrate fiscali con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica, così violando l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., che attribuisce al legislatore statale la competenza esclusiva nella materia «sistema tributario e contabile dello Stato» e l'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, sia la collocazione della norma sia la sua intrinseca formulazione non consentono di attribuirle natura e implicazioni di carattere tributario. Essa ha per oggetto esclusivamente le modalità di erogazione di una delle prestazioni complementari corrisposte dal FITQ, senza alcun riferimento al relativo regime fiscale, che segue le regole generali della materia poste dallo Stato. La diversificazione del trattamento fiscale è un mero effetto riflesso, inidoneo ad influenzare la classificazione della norma, trasferendola nell'ambito competenziale del «sistema tributario e contabile dello Stato», riservato in via esclusiva al legislatore statale. In particolare, va escluso che la norma di cui si tratta e la legge regionale in cui essa è inserita nel suo complesso introducano disposizioni in materia di trattamento fiscale, in relazione al quale rimane applicabile il regime previsto, per la fattispecie in esame, dalla legislazione statale all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale - peraltro - non esprime affatto un trattamento impositivo più favorevole per la liquidazione in capitale.

Massima n. 36926

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)», nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato. La suddetta disposizione è stata impugnata, in riferimento alla materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ed in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005, il quale prescrive in via generale il limite del 50% alla possibilità di liquidare direttamente in capitale il montante accumulato dal beneficiario della prestazione pensionistica. Il precetto statale - invocato dal ricorrente quale disposizione interposta - esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che risulta violato dalla norma in esame, la quale consente di chiedere la liquidazione della pensione integrativa in forma di capitale, secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento di gestione, senza menzionare il limite del 50% all'esercizio di detta opzione prescritto dal suindicato art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005. Né va dimenticato che l'art. 11, comma 3 cit., esprime altresì un principio di favore nei riguardi dell'opzione per il vitalizio rispetto a quella per la liquidazione una tantum del montante, almeno nella forma radicale del 100% delle competenze spettanti e - in quanto tale - è ascrivibile anche all'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di previdenza complementare e integrativa, sicché, in ragione di tale valenza binaria del principio espresso dalla norma interposta, non è rilevante che il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia invocato l'articolo 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia concorrente «previdenza complementare e integrativa», essendo a tal fine sufficiente l'invocazione del richiamato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, recante «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)»;

2) dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della medesima legge regionale n. 27 del 2011;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2011, nella parte in cui non prevede, per il dipendente beneficiario della prestazione pensionistica integrativa, che la facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale sia limitata alla misura del 50% del montante finale accumulato;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 27 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 27 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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