Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2013
Corte cost., sent. 31 ottobre 2013, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2013
- Data di deposito
- 31 ottobre 2013
- Data di decisione
- 23 ottobre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
- art. 64, comma 1, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- art. 64, comma 2, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37411
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, lett. b ), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata in riferimento agli artt. 75 e 136, Cost., per ius superveniens che abroga la disposizione impugnata. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso da parte della Regione Veneto, è intervenuto il legislatore nazionale il quale, con l'art. 34, comma 24, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, ha espressamente abrogato la disposizione censurata (della quale, dato il suo contenuto, può escludersi qualsivoglia forma di applicazione durante l'effimera vigenza). Pertanto, la questione di legittimità costituzionale, è divenuta priva di oggetto.
Massima n. 37412
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119 Cost., l'art. 64, commi 1 e 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui, al comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla ristrutturazione di quelli già esistenti, e, al comma 2, prevede che i criteri per l'erogazione delle risorse in questione siano definiti attraverso un decreto, avente dichiarata natura non regolamentare, adottato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Infatti, l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza». Ciò, in particolare, quando la finalizzazione è, come in questo caso, specifica e puntuale. L'evidente subordinazione del disposto del comma 2 dell'art. 64 del d.l. n. 83 del 2012 alla perdurante vigenza del contenuto normativo del precedente comma 1 fa sì che, accolta la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 1, debba essere estesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al successivo comma 2, in quanto, trattandosi di disposizione destinata ad operare esclusivamente in funzione della precedente, venuta meno questa, non trova giustificazione la sua permanenza nell'ordinamento. - V., ex plurimis , le citate sentenze nn. 168/2008, 50/2008, 201/2007 e 118/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 75 e 136 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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