Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2013
Corte cost., sent. 28 ottobre 2013, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2013
- Data di deposito
- 28 ottobre 2013
- Data di decisione
- 23 ottobre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012
- art. 18, legge della Regione Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012
- art. 19, legge della Regione Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012
- art. 22, legge della Regione Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012
- art. 26, legge della Regione Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- Allegato IV, Parte II, punto 7, lettera b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 37403
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in quanto prevedono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19), sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Le suddette disposizioni regionali, adottate nell'esercizio della competenza residuale in materia di commercio, si limitano a distinguere i casi in cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un'autorizzazione, senza occuparsi in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. La normativa regionale, pertanto, non abilita l'amministrazione procedente ad omettere la valutazione ambientale strategica (VAS), o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste, tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale. - Sulla competenza residuale in materia di commercio, v., ex multis , le citate sentenze nn. 18/2012, 150/2011 e 288/2010.
Massima n. 37404
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni. La normativa regionale - prevedendo che le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e che le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati siano assoggettate alla procedura di verifica o screening - si pone in contrasto con la normativa statale che richiede che le medesime procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità riguardino tutti i «centri commerciali». La disposizione regionale, pertanto, comportando una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della VIA, di esclusiva competenza statale, viola il ricordato parametro costituzionale. - Sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) quale materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 221/2010 e 234/2009.
Massima n. 37405
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell' art. 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, il quale prevede che gli interventi sulle strutture di vendita a rilevanza regionale sono soggetti a un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area. La normativa regionale - limitandosi a stabilire che gli accordi di programma che riguardano gli interventi sulle strutture di vendita di interesse regionale possano determinare varianti ai piani territoriali o d'area - va interpretata in senso stretto, in modo da non consentire di effettuare varianti anche ai piani paesaggistici , con la conseguenza che non sussiste lesione della competenza legislativa statale in materia di paesaggio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50 (Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto) nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità per i centri commerciali di medie dimensioni;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012, promossa, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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