Corte costituzionale
Sentenza n. 250/2013
Corte cost., sent. 25 ottobre 2013, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 250/2013
- Data di deposito
- 25 ottobre 2013
- Data di decisione
- 21 ottobre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 14, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 13, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 14, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
- art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 3 del 10 gennaio 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1957
Massime
Massima n. 37399
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, impugnati dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., i quali prevedono l'utilizzo di quota parte del "saldo finanziario presunto" (termine impiegato dalla legge di contabilità regionale per indicare l'avanzo di amministrazione presunto) alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, in particolare quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte rispettivamente ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002). Il ricorrente non svolge alcun percorso argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate al parametro costituzionale invocato, né deduce alcuna disposizione interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità delle disposizioni stesse.
Massima n. 37400
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13 comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013, e dunque limitatamente alla parte del comma 1 di detti articoli che determina le modalità di copertura della spesa, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio. Entrambe le norme impugnate sono incompatibili con i precetti desumibili dall'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto comportano: a) l'indebita utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto per fronteggiare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti e scadute o in scadenza nell'esercizio 2013; b) la creazione di uno squilibrio nel bilancio dovuto all'allargamento delle autorizzazioni di spesa della Regione a seguito di tale operazione. Quanto alla prima censura, è evidente, da un lato, che la copertura della spesa è viziata per effetto della non consentita imputazione all'avanzo di amministrazione presunto, entità giuridicamente ed economicamente inesistente, e, dall'altro, che il principio di unità, prescrivendo «che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.)», non consente la correlazione vincolata tra la posta di entrata e la spesa, dal momento che nella fattispecie in esame non esiste alcuna specifica disposizione legittimante tale deroga. Quanto alla seconda censura, le descritte violazioni dei principi della copertura e dell'unità concorrono a rendere il bilancio dell'esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinano il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili. Inoltre, nella fattispecie in esame viene a mancare la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime. - In tema di perenzione amministrativa, v. citata sentenza n. 70 del 2012. - Sul principio di unità del bilancio, v. citata sentenza n. 241 del 2013. - In tema di art. 81, quarto comma, Cost., circa la necessaria contestualità dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime, v. citata sentenza n. 213 del 2008. - Sul principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, come precetto dinamico della gestione finanziaria, v. citate sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966. - Sull'utilizzo, a copertura di oneri finanziari, dell'avanzo di amministrazione presunto, v. citate sentenze n. 309 e n. 70 del 2012.
Massima n. 37401
A seguito della declaratoria di parziale illegittimità degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della medesima legge regionale nella parte in cui contabilizzano, rispettivamente, sul versante dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, l'avanzo di amministrazione presunto nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli articoli 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente.
Massima n. 37402
A seguito della declaratoria di parziale illegittimità degli artt. 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3, va dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della medesima legge regionale, nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00, pari alla sommatoria degli importi destinati dagli artt. 13 e 14 alla riassegnazione dei residui passivi in conto capitale e di parte corrente. L'evidente correlazione con le suddette disposizioni comporta, infatti, un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alle stesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 13, comma 1, e 14, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015) nella parte inerente all'imputazione della spesa ai capitoli 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) del bilancio di previsione 2013;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nell'entrata del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui contabilizza, nella spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 2013, il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 nella parte in cui applica al bilancio di previsione 2013 il saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2012 nella misura di euro 9.000.000,00.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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