Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2013
Corte cost., sent. 24 ottobre 2013, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2013
- Data di deposito
- 24 ottobre 2013
- Data di decisione
- 21 ottobre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 7 del 4 aprile 2012
- art. 5, comma 2, legge della Regione Umbria n. 7 del 4 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37394
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 9 Cost., in quanto la prevista possibilità di prorogare ulteriormente l'attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali nn. 2 del 2000 (art. 8, comma 4) e 9 del 2010 (art. 4, comma 1) consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione ambientale. Infatti, la relazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione delle norme de quibus , non contiene alcun richiamo all'art. 9 Cost. e l'assenza di qualsiasi riferimento alla sussistenza di una volontà politica di impugnare la normativa umbra anche in relazione al detto parametro rende inammissibile la relativa censura. - Sulla necessaria piena corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, v. le citate sentenze nn. 149/2012 198/2012.
Massima n. 37395
Non sono fondate, per erroneità della premessa interpretativa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., in quanto la prevista possibilità di prorogare ulteriormente l'attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dalle leggi regionali nn. 2 del 2000 (art. 8, comma 4) e 9 del 2010 (art. 4, comma 1) consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione. Invero, le norme impugnate possono essere inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto della complessiva normativa regionale in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e dell'attività di cava. In particolare, le contestate proroghe risultano espressamente ed esclusivamente riferite alle autorizzazioni disciplinate dall'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2000, per le quali la legge vuole che sia stata già espletata la procedura, con esito positivo, di valutazione di impatto ambientale (ovvero la verifica di assoggettabilità), anch'essa espressamente prevista quale condizione per la definizione del procedimento per l'approvazione del relativo progetto. Né può ritenersi censurabile la scelta del legislatore regionale (in una materia, le cave, di competenza residuale) di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato. La previsione di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate risulta rispondente ai livelli di tutela ambientale perseguita dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla disciplina comunitaria. - Per la necessaria ricorrenza, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, del duplice requisito del carattere satisfattivo delle sopravvenute modifiche normative e della mancata applicazione medio tempore delle norme censurate, v. le citate sentenze nn. 93/2013, 22/2013 3/2013, 300/2012, nonché l'ordinanza n. 31/2013. - Sulla sottoposizione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di cave al limite della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 66/2012 e 225/2009. - In relazione a discipline regionali o provinciali concernenti proroghe di autorizzazioni all'esercizio di cave, v. le citate sentenze nn. 145/2013, 114/2012 e 67/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 9 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della medesima legge reg. Umbria n. 7 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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